Il murale dedicato alla nota trans abitante dei Quartieri Spagnoli, la Tarantina, deturpato qualche giorno fa da ignoti con
il messaggio d'odio “NON È NAPOLI” “sarà ripristinato - afferma l'artista Vittorio Valiante in un'intervista ad ArtEconomy24 – l'intenzione è anche quella di cercare di proteggerlo, perché a sfregiarlo nuovamente non ci vuole niente”. Valiante commenta:
“penso si sia trattato di un'azione mirata e non un semplice atto vandalico da ragazzini”. L'unico indizio sembra essere quello
di un uomo con un passamontagna. L'artista, rattristato dall'episodio, si dice “sorpreso dalla reazione delle persone, napoletani
e non solo, e delle “migliaia di condivisioni e messaggi di supporto e solidarietà”. Il disappunto di milioni di italiani
restituisce un'immagine del nostro paese in cui graffiti e street art di pregio sono percepiti sempre più come “arte” e meno
come vandalismo. La percezione di queste opere come opere d'arte porta in campo una serie di diritti per l'autore che sorgono
spontaneamente al momento della creazione. A New York, città madre dell'arte di strada, in queste ultime settimane si sono
tenute una serie di conferenze su street art law che lasciano pensare che un'attenta regolamentazione del fenomeno sia the
next big thing anche per paesi come l'Italia.
Cosa succede negli Stati Uniti? Dopo l'adozione dell'art. 6-bis Visual Artists Right Act (VARA) che importa nel diritto statunitense la tutela dei diritti morali degli artisti sono fioriti i cosiddetti “VARA-case”
e il 2018 è stato un anno chiave per queste contese. Per fare qualche esempio, tutto il mondo ha seguito la vicenda giuridica
del magazzino, allestito come galleria, 5Pointz situato a Long Island nel Queens. Per più di venti anni graffitari e artisti di strada avevano fatto di queste mura (dietro
contratto) il loro atelier creativo a tutto beneficio del quartiere di periferia che aveva subito una sostanziale riqualificazione
fino a quando il proprietario dell'immobile, Jerry Wolkoff, non ha deciso di distruggere l'edificio. Così 21 graffitari newyorchesi hanno intentato un'azione legale sotto l'ombrello
del VARA contro la proprietà dell'immobile che, nel 2018, è stata condannata a pagare 6,7 milioni di dollari in danni. “Il
risarcimento è stato possibile – spiega Enrico Bonadio, docente di diritto della Proprietà Intellettuale presso laCity University of London– perché il giudice Frederic Block ha riconosciuto l'alta statura artistica delle 45 opere meritevoli di protezione per il VARA”. Sempre nel 2018, nella contesa
giudiziaria nota come H&M v. Revok, lo street artist americano Revok ha raggiunto un accordo stragiudiziale con la casa di moda H&M, che aveva sfruttamento i diritti d'autore dell'artista, usando senza permesso un suo murale come sfondo per una campagna
pubblicitaria.
I principali takeaway dal diritto e dalla giurisprudenza statunitense per l'Italia riguardano la necessità di riconoscere graffiti e street art di valore artistico alla stregua di opere d'arte, ma la tutela è possibile soltanto passando per vie legali, come si sta facendo a New York. A questo proposito, considerata la natura “suburbana, illegale e segreta” della graffiti art, si capisce come la regolamentazione si adatti più alla street art che si muove “alla luce del sole” tra permessi e commissioni. L'arte di strada è protetta dagli Art. 1 (“sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo … qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”) e il successivo Art. 2 della legge n. 633/1941, legge sul diritto d'autore, agli artisti sono quindi riconosciuti diritti patrimoniali (artt. 12 e ss.) e morali (artt. 20 e ss.) per opere di un certo livello.
Un esempio di consapevole esercizio dei diritti morali connessi all'opera è l'“eutanasia artistica” dell'artista italiano
Blu che ha cancellato tutti i suoi murales bolognesi in segno di protesta contro la presunta privatizzazione della street art
e l'imborghesimento del quartiere in cui le opere erano state realizzate. Inoltre, le crescenti committenze degli ultimi anni
da parte di mecenati amanti del genere (si veda la collaborazione tra vodka Absolute e l'artista francese Mr. Brainwash) fanno sentire l'urgenza di modelli contrattuali che siano disponibili a tutti gli artisti anche a quelli che non possono permettersi costosi avvocati. Marie-Cécile Flageul, una dei fondatori e curatori di 5Pointz, sottolinea come in via generale le opere nate senza preventiva autorizzazione e
quindi clandestine non trovano protezione nel diritto americano, in Italia la sentenza n. 908/2015 della Cassazione Penale
ha ribadito che: “l'opera dell'ingegno è tutelata anche quando è contraria a norme imperative”. Per queste opere potrebbe
anche immaginarsi una tutela derivata da un'interpretazione evolutiva degli Art. 940 del Codice civile, Specificazione: “Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa[…]ne acquista la proprietà pagando
al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera...”.
In senso contrario si è espressa la Cassazione escludendo l'applicabilità dell'art. 940 c.c. in relazione ad un'opera d'arte
concettuale non ravvisando nell'opera “species o nova res”, in quanto “la materia non è trasformata, ma solo disposta in un
modo particolare, per raggiungere un certo effetto” (Cass. Civ. sent. n. 13399/1991). Altri giuristi, invece, avanzano la
tesi dell'Unione e commistione di cui all' Art. 939 c.c.. Sulla tutela degli artisti di strada “clandestini” la dottrina si spacca. Dal “NO” categorico di
alcuni giuristi, si distacca il pensiero di Enrico Bonadio, che percepisce la natura dell'arte di strada come ontologicamente conflittuale in rapporto al diritto. Nel nostro paese
street artist affermati sono perseguiti penalmente per la violazione degli articoli 639 c.p. “Deturpamento ed imbrattamento
di cose altrui” e Art. 635 c.p. “Danneggiamento” (modificato dal D. Lgs. n. 7/2016) senza alcun tipo tutela per le opere.
Sul punto Bonadio replica: “Non dobbiamo privare della tutela del diritto d'autore un'opera d'arte solo perché è stata realizzata
senza il consenso del proprietario, il proprietario potrà agire contro l'artista che subirà le conseguenze penali o civili,
ma se non riconosciamo la titolarità dei diritti d'autore dell'opera d'arte dell'artista incentiviamo la produzione di copie
o imitazioni e non la creazione”. Pertanto secondo Bonadio, ferme restando eventuali conseguenze legali per l'artista, l'opera
deve essere tutelata in ogni caso. Sempre per il professore il vero illecito è la decontestualizzazione dell'opera dall'ambiente
in cui è stata concepita: “I giudici dovrebbero punire le violazioni dei diritti morali degli artisti ogni qualvolta qualcuno
stacchi l'opera del muro per esporla in galleria o venderla all'asta per scopi di lucro contrari alla volontà degli artisti”.
Le premesse e le basi per la regolamentazione dell'arte di strada sembrano esserci, alla luce delle recenti vicende e considerata
la diversa percezione che con il tempo quest'arte ha acquisito non resta che attendere esempi di applicazione concreta.
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