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Certificazione energetica, approvato il nuovo Ape: debuttano le classi da A4 a A1

  • –di Dario Aquaro

Dal 1° ottobre debutterà il nuovo Attestato di prestazione energetica: quali le principali novità La definizione di nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. L’adeguamento degli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche). L’aggiornamento delle linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (Ape).

Il Governo ha definitivamente approvato i decreti attuativi che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici. Acquisite le valutazioni e le intese della Conferenza Unificata, i tre decreti del ministero dello Sviluppo economico (con Infrastrutture, Semplificazione e Ambiente) sono già sul sito del Mise e saranno pubblicati a breve sulla Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore è fissata per il prossimo 1° ottobre.

Il nuovo Attestato unico
Arriva dunque l’Ape unico, che – ai sensi del Dlgs 192/2005 – supererà l'attuale “frammentazione” locale (cioè i vari strumenti adottati da regioni e province autonome in conformità alla direttiva 2010/31/Ue), applicando in modo omogeneo e coordinato l'attestazione su tutto il territorio nazionale.

Le Linee guida nazionali (in allegato al Dm) prevedono dunque metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici di ridotte dimensioni, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini. Il format di Ape, che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'uso delle fonti rinnovabili (per poter valutare e confrontare edifici diversi). Lo schema di annuncio di vendita o locazione, che standardizza le informazioni sulla qualità energetica fornite ai cittadini. La definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (Siape).

L'Ape, redatto da un professionista abilitato, prenderà in esame sia la prestazione energetica invernale che quella estiva dell'edificio o dell'unità immobiliare, e dovrà suggerire anche gli interventi che possono incrementarne l'efficienza.

I contenuti dell'Ape
Dovrà contenere, in sintesi: la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale (espresso in energia primaria non rinnovabile); la qualità energetica del fabbricato, cioè la capacità di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i valori di riferimento (quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti); le emissioni di anidride carbonica; l'energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti (distinguendo tra ristrutturazione importanti e riqualificazione energetica); le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, come gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

Livelli prestazionali e validità
Saranno dieci i livelli prestazionali degli edifici o delle unità immobiliari, con lettere che vanno dalla A alla G. La differenza, rispetto all'attuale scansione, sarà nel fatto che i primi quattro livelli saranno tutti in A: dalla A4 (massima efficienza) alla A1.

L'attestato ha una validità massima di dieci anni, a partire dal suo rilascio, e va aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici e tale da modificare la classe energetica. «La validità temporale massima – si legge nel decreto - è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento (…). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'Ape decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica».

Entrata in vigore e banca dati nazionale
Dal prossimo primo ottobre gli attestati saranno dunque redatti secondo il nuovo metodo di calcolo («un passo importante verso l'incremento degli edifici ad energia quasi zero», sottolinea il Mise). «Le regioni e le province autonome che – si legge nel Dm -, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/Ue, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida».

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore è previsto inoltre che l'Enea istituisca una banca dati nazionale degli attestati (Siape), che raccoglie i dati anche su impianti termici e relativi controlli e ispezioni. La stessa Agenzia predisporrà entro 180 giorni, sul proprio sito, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici, con informazioni, dati e statistiche, e dalla quale si potrà accedere al Siape.

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