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Più notai e polizze mutui più tutelate. Stop alle compravendite…

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Più notai e polizze mutui più tutelate. Stop alle compravendite agli avvocati

  • –di Dario Aquaro

L'Aula della Camera (con 269 sì, 168 no e 23 astenuti) ha dato oggi il via libera al disegno di legge annuale sulla concorrenza, che passa ora al vaglio del Senato. L'assemblea ha approvato alcuni emendamenti al testo, ma conservando di base le misure per le banche e le professioni – che produrranno riflessi anche in campo immobiliare – così come sono giunte in Aula ed erano state modificate dopo l'esame delle commissioni.

Il “pacchetto” sui notai
Nel corso dell'esame parlamentare erano infatti state soppresse alcune norme, in primis quella che consentiva agli avvocati di redigere le compravendite di immobili a uso non abitativo (cantine, box, locali commerciali), di valore catastale non superiore a 100mila euro, e che riguardava anche gli atti di donazione, nonché la costituzione o modificazione di diritti su tali beni immobili. Gli avvocati – nelle prime intenzioni del Governo – avrebbero dovuto quindi farsi carico dei connessi obblighi di registrazione, trascrizione, iscrizione, voltura catastale e liquidazione di imposte. Ma la norma è stata espunta dal testo, dopo le rimostranze del Notariato, e dopo che a luglio la commissione Giustizia in sede consultiva aveva sottolineato gli «evidenti profili di criticità» della disposizione, «non apparendo compatibile con taluni principi generali dell'Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica».

Il notaio, anche nell'autenticazione delle scritture private, esercita infatti un controllo di legalità e liceità che impone di verificare, in qualità di pubblico ufficiale, oltre che la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, anche la capacità di agire delle parti e la volontarietà dell'atto da compiere. A lui il sistema italiano affida il compito «di assicurare certezza giuridica a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato, imponendo obblighi di documentazione rigorosi (…), nonché una serie di incombenze necessarie per la pubblicità degli atti, ivi compresa la verifica della loro regolarità fiscale». Il sistema di regole non è quindi estendibile alla categoria degli avvocati.

Oltretutto – aveva evidenziato la commissione - l'articolo 28 cassato dal Ddl si rivelava contrario al principio costituzionale della ragionevolezza: perché il valore economico degli immobili, sia pur limitato, «non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica».

L'Aula di Montecitorio ha approvato anche un'altra novità emersa dall'esame delle commissioni, cioè l'introduzione dell'articolo relativo alle procedure ereditarie (vengono riformulati gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Secondo tale norma, il registro delle successioni (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) sarà tenuto e conservato dal Consiglio nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia: potrà esser dunque esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio che procede al rilascio degli estratti e dei certificati.

Sempre riguardo alla professione notarile - spariti i riferimenti al reddito minimo garantito e alla quantità degli affari - vengono modificati i criteri di numero e distribuzione dei professionisti sul territorio nazionale: ci sarà un notaio ogni 5mila abitanti, anziché uno ogni 7mila (e potrà ampliare il proprio bacino di utenza territoriale, aprendo una sede secondaria in tutto il territorio della regione dove esercita). La norma, come aveva anticipato la relatrice Silvia Fregolent, potrebbe portare il numero dei notai «dagli attuali 7mila fino a 10-12mila, dipenderà dai concorsi».

Prevista poi una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme ricevute dai notai e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle Pmi (tributi per cui il notaio è sostituto d'imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori). A tal proposito, Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) si è dichiarata soddisfatta per la modifica della norma sul deposito del prezzo presso il notaio, che diventa volontario e lascia alle parti contraenti la libertà di scegliere in piena autonomia come gestire la propria compravendita immobiliare.

Banche, mutui e polizze
Ma gli stessi agenti immobiliari hanno anche rimarcato la delusione per non aver visto accogliere l'ordine del giorno presentato dalla deputata Catia Polidori, che impegnava l'esecutivo «ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad evitare l'insorgere di forme di concentrazione nel settore delle compravendite immobiliari, coerentemente con le finalità di tutela della concorrenza perseguite dal disegno di legge in esame, valutando la possibilità di escludere le banche dalla partecipazione nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare». Veder respinto quell'emendamento, «che prevedeva l'esclusione delle banche all'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare – ha dichiarato il presidente nazionale Fiaip, Paolo Righi - è grave poiché non si sono comprese fino in fondo le conseguenze nefaste per il settore e per i consumatori, senza, oltretutto, tener conto di quanto prevedano le leggi in vigore per il settore creditizio». La critica - sottolinea Righi - non rappresenta un attacco al sistema bancario in generale, «ma a quei pochi istituti di credito che, disponendo di informazioni di carattere patrimoniale in relazione ai propri clienti/correntisti, potrebbero causare una grave ingerenza sulle scelte di carattere patrimoniale e così un indebito condizionamento nei confronti degli stessi clienti».

Tra le novità del Ddl che, in ambito finanziario, hanno invece passato il vaglio della Camera, ce ne sono alcune che riguardano le polizze assicurative connesse o contestuali all'erogazione di mutui o di credito al consumo. L'articolo 25 del testo prevede infatti che tutte le banche o gli intermediari che concedono il finanziamento debbano presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. La violazione è punita con una sanzione pecuniaria. Il richiedente dovrà inoltre esser informato in anticipo se la concessione del finanziamento è subordinata o meno alla stipula di una polizza, e se è possibile reperire lo stesso prodotto sul mercato.

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