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L’agente immobiliare non può amministrare il condominio

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L’agente immobiliare non può amministrare il condominio

Indietro tutta sulla possibilità che gli agenti immobiliari possano svolgere l’attività di amministratore condominiale. La legge europea 2019 (37/2019, che entrerà in vigore il 26 maggio) aveva cambiato le regole sulle incompatibilità della legge 39/89 (istitutiva del ruolo degli agenti immobiliari); in particolare, il nuovo articolo 5, comma 3 della legge 39/89 stabilisce l’incompatibilità per l’esercizio di:

a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;

b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;

c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione;

d) situazioni di conflitto di interessi.

Per le associazioni di categoria degli agenti le novità avrebbero sdoganato il divieto di esercitare le due professioni, anche se si attendeva comunque l’intepretazione del Mise.

Nella risposta ufficiale di ieri al quesito posto da Arco (Associazione di revisori condominiali) lo scorso 17 aprile, come anticipato sul Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio il 2 aprile, la direzione generale per il mercato, divisione VI, dello Sviluppo economico, che comunque già in passato si era detto contrario alla doppia attività, ha risposto chiaramente (protocollo AOO_PIT.U.0128664) che «anche in questa nuova disciplina permanga l’incompatibilità di detta attività professionale con quella di amministratore condominiale: sia ove quest’ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l’incompatibilità nell’ipotesi della sopracitata lettera c), sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico (rientrando, quindi nell’ipotesi di incompatibilità della lettera a); nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio (lettera d)».

Nella parte finale della risposta il Mise ricorda che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla legge n. 39/1989 determina, da parte degli uffici camerali, «l’avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest’ultima e la conseguente inibizione alla stessa».

Viene così risolta alla radice (tranne ripensamenti futuri) la questione che aveva animato il dibattito nel mondo immobiliare nelle ultime settimane.

«Arco - ha detto il presidente Francesco Schena - non ha alcuna posizione ideologica sul tema della compatibilità ma era necessario che gli uffici preposti facessero chiarezza e che si superasse l’aberrante negazione della natura di professione intellettuale dell’amministratore posta a fondamento delle tesi contrarie a quella oggi ribadita dal ministero».

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