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Questo articolo è stato pubblicato il 19 novembre 2011 alle ore 08:20.
L'ultima modifica è del 19 novembre 2011 alle ore 09:25.

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Il parere legale
Aggiunge l'avvocato Rescigno: «Come è emerso dalla documentazione esaminata risulta palese che il Fondo Helm fosse un mero veicolo (sub-feeder) per offrire in Italia quote del fondo master Dynamic Decisions Growth Premium con sede alle Cayman Islands... tale fattispecie configura una violazione del Regolamento del Fondo Helm con particolare riferimento alla politica di investimento e al divieto di investire in ciascun Target Fund in misura superiore al 45% del patrimonio». In altre parole, il regolamento di Helm Growth Premium – veicolo creato da Helm con Micalizzi per convogliare capitali italiani in Dynamic – prevedeva un tetto massimo di concentrazione del 45 per cento. E quel tetto aveva spinto gli amministratori di Helm a frazionare l'investimento di Igm in due tranche del 45% ognuna su due fondi feeder diversi.

Parere di Rescigno a parte, Il Sole 24 Ore è in possesso di documenti che dimostrano la consapevolezza di Helm del fatto che entrambi i feeder sarebbero confluiti nello stesso master («hanno come unico attivo solamente quote del fondo master», dice un suo documento). Sugli amministratori di Helm, l'avvocato Rescigno conclude: «Quali soggetti che materialmente hanno commesso da un lato la violazione del regolamento e dall'altro l'illecito collocamento delle quote del fondo caymano... agli amministratori si potrà contestare sia la realizzazione materiale delle violazioni, sia il mancato controllo e quindi un loro contributo indiretto alla realizzazione dei quegli atti che hanno cagionato i danni ad Igm».

L'istruttoria della Consob su Helm si è formalmente chiusa il 30 settembre 2010 con la delibera n. 17512. Avendo accertato «la mancanza di correttezza e diligenza del comportamento di Helm Finance Sgr nell'interesse degli investitori gestiti, per essersi la società disinteressata della gestione del Fondo speculativo Helm Growth Premium, in ogni fase del ciclo di vita dello stesso» la Consob delibera sanzioni amministrative per 55.100 euro ad Alessandro Angelo Rombelli, 29.900 a Maurizio Dallocchio e 16.200 a Giulia Ligresti. Poco più di un buffetto sulla guancia a tutti. Per anni, invece, Alberto Micalizzi non ha avuto neppure quello. Fino a martedì.

cgatti@ilsole24ore.us

SOTTO LA LENTE
Quei crack misteriosi. Il 6 giugno 2009, il settimanale «Plus» del Sole 24 Ore (con un'inchiesta di Fabio Pavesi), aveva già parlato della rapida chiusura dell'hedge fund di Micalizzi e della «coda italiana» della liquidazione del Dynamic Decisions Growth Premium

TEORIA E PRATICA
Professori contro. Da sempre Alberto Micalizzi ha un unica grande passione: la finanza. Vive e si nutre di finanza.
La passione nella passione è il suo Growth Premium Analysis , un modello econometrico inteso a individuare i fattori che determinano le aspettative di crescita dei titoli azionari da cui lavora sin dalla seconda metà degli anni Novanta.
Fu per quello che si mise in contatto con il cipriota Lenos Trigeorgis, all'epoca giovane e promettente studioso in istituti accademici americani, autore di importanti testi sulle cosiddette "opzioni reali". I due decisero di collaborare non solo su paper pubblicati insieme ma anche in società costituite in Olanda e Italia e chiamate Rog.
Ma la loro storia non si chiuse bene. Anzi, la rottura tra i due fu violenta, con trigeorgis che nell'estate del 2001 accusò Micalizzi di essersi appropriato delle sue idee e di mala gestio della società sostituendolo alla direzione generale della holding olandese con una persona di sua fiducia.
Tre anni dopo, a chiudere con Micalizzi fu anche un altro accademico aveva lavorato con lui e Trigeorgis sul modello che sarebbe poi stato applicato ai fondi Dynamic Decisions. Parliamo di Andrea Gamba, oggi professore della Warick Business School, in Gran Bretagna. «Avevo dei dubbi sulla possibilità di produrre rendimenti sistematicamente superiori alla media .E non ritenevo che la strategia fosse sufficientemente solida e fondata dal punto di vista scientifico», ci spiega.
Il 30 giugno 2004 anche lui decise di separarsi da Micalizzi e non seguirlo nella sua avventura dei fondi Dynamic. Motivo: «Non ritenevo che come business fosse troppo promettente».

Aggiornamento del 13 marzo 2018
Il procedimento penale per truffa aggravata, nei confronti di Alberto Micalizzi, avente ad oggetto la gestione dei fondi inglesi Dynamic Decisions, già pendente davanti alla Procura di Milano, che ne aveva chiesto il rinvio a giudizio, si è definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, pronunciata in data 7 novembre 2017 dal Gup, Dott. Fanales.

Aggiornamenti del 13 marzo 2018 e del 13 luglio 2022, qui riepilogati l’8 settembre 2023:
1) Il procedimento penale per truffa aggravata, nei confronti di Alberto Micalizzi, avente ad oggetto la gestione dei fondi inglesi Dynamic Decisions, già pendente davanti alla Procura di Milano, che ne aveva chiesto il rinvio a giudizio, si è definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, pronunciata in data 7 novembre 2017 dal Gup, Dott. Fanales.
2) In data 21 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha prosciolto definitivamente il dott. Alberto Micalizzi anche dall’accusa residua di associazione per delinquere.


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