Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 12 gennaio 2013 alle ore 08:44.
L'ultima modifica è del 12 gennaio 2013 alle ore 09:38.

My24

Dissento profondamente. La legge di riforma persegue un obiettivo corretto (il contrasto agli effetti perversi della c.d. "flessibilità in entrata") e voglio continuare a sperare che sia possibile immaginare un Paese in cui la colpa di un fenomeno deteriore sia addebitata a chi quel fenomeno ha determinato (e non a chi ha tentato di contrastarlo). Il Governo non può, peraltro, ignorare che la materia è demandata alla potestà legislativa delle Regioni (alcune delle quali assai poco virtuose nel dotarsi di adeguati sistemi normativi) e tale situazione dovrebbe essere ben presente all'autore.

Naturalmente non posso essere d'accordo neppure con la seconda critica, ossia con il presunto "mancato coinvolgimento delle parti sociali nella redazione delle linee guida". Al Governo in carica è stato spesso rimproverato di aver imposto le riforme attraverso il sistematico ricorso alla decretazione d'urgenza e ai voti di fiducia; la legge di riforma del mercato del lavoro, tuttavia, è stata preceduta da lunghi e articolati confronti con le parti sociali e (caso pressoché unico nella legislazione degli ultimi anni) ampiamente discussa ed emendata in Parlamento, e anche il contenuto delle linee-guida ha costituito nel mese di dicembre l'oggetto di due incontri con le parti sociali.

Per quanto riguarda il terzo argomento è semplicemente scorretto affermare che la legge di riforma si riferisca agli stages parlando in modo testuale di vere e proprie prestazioni lavorative. Si stabilisce invece "una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta": la nozione di "indennità" nulla ha a che vedere con una controprestazione di parte datoriale (nella sostanza un mero rimborso spese) e la nozione di "prestazione" non fa riferimento ad una prestazione di tipo lavorativo, ma viene chiaramente riferita all'attività di formazione tipica del tirocinante.

Sotto questo aspetto, il contenuto delle linee-guida è assai più prossimo a quanto auspicato dall'autore di quanto sembra emergere dall'articolo. Del resto mi sembra difficile negare che il ben ridotto importo di 300 o 400 euro sia piuttosto qualificabile come mero rimborso spese e non possa in alcun modo essere assimilato a una retribuzione degna di questo nome.

Questa è la ragione per cui neppure la quarta critica è accettabile: se si può concordare sul fatto che il vero arricchimento per il tirocinante è rappresentato dalla formazione ricevuta, negare pregiudizialmente qualunque (pur minima) gratificazione economica equivale - ancora una volta - a orientare qualunque nuova scelta normativa in senso contrario all'equità.

Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping24

Dai nostri archivi