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Se prevale l'incertezza del diritto

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l’analisi

Se prevale l'incertezza del diritto

Per valutare in modo coerente la reale portata della nuova formulazione del reato di falso in bilancio e delle nuove sanzioni penali applicabili ad amministratori, direttori generali, sindaci di società quotate e non quotate è indispensabile aver ben presente qual è il punto di partenza.

Che poi è come dire: come è configurato, oggi, il reato di false comunicazioni sociali? Fino all'approvazione definitiva del testo da parte della Camera, il sistema sarà fondato sul meccanismo delle soglie di punibilità, con pene che nei casi più gravi arrivano a sei anni di reclusione e procedibilità d'ufficio solo per le società quotate. Con la riforma arriverà un nuovo sistema che, oltre all'abolizione delle soglie, porterà pene più pesanti sia per le società quotate (la “nuova” pena massima arriva fino a 8 anni) sia per le società non quotate (dalla pena massima attuale di 3 anni si passerà alla reclusione fino a 5 anni), e sempre con procedibilità d'ufficio (tranne che per le piccolissime società).
Non c'è dubbio, quindi, che il nuovo falso in bilancio segni un cambiamento profondo rispetto alla situazione che si era determinata con la norma del 2002. Non c'è neppure dubbio sul fatto che quell'assetto in vigore da ben 13 anni avesse bisogno di un importante intervento di manutenzione straordinaria. È anche evidente come l'esistenza di un'area di irrilevanza penale del falso in bilancio, dovuta al sistema delle soglie, anche per ragioni di opportunità politica, non sia più sostenibile. Sappiamo come il governo, con l'emendamento predisposto dal ministero della Giustizia, abbia in questo senso fatto una scelta chiara, ben consapevole del fatto che la rinuncia alle “gabbie” determinate dalle soglie di punibilità avrebbe aperto – come inevitabilmente avverrà – margini molto più ampi di discrezionalità e interpretazione da parte dei giudici.

In ogni caso, il testo votato ieri al Senato rimedia sicuramente ad alcuni eccessi che si erano intravisti nelle bozze provvisorie via via circolate prima della presentazione ufficiale a Palazzo Madama. E va dato atto al Governo di aver colto molti di quegli elementi di preoccupazione, che ora sono stati eliminati.
Ma ciò non impedisce di tacere sulle criticità che il nuovo sistema porta con sé. Perché all'orizzonte si intravede qualche rischio di troppo sul fatto che dopo molti anni di “leggerezza” – sicuramente esagerata e inopportuna – ora si possa cedere a sollecitazioni di segno diametralmente opposto, con un inutile eccesso di severità, condito con l'ingrediente più pericoloso di tutti: l'incertezza del diritto.
La domanda che tutti si devono fare è in quale misura la nuova formulazione del falso in bilancio garantisca quelle certezze indispensabili per le imprese, per i professionisti e per tutti gli operatori, in modo che non ci siano dubbi su che cosa può essere configurato come falso in bilancio e che cosa invece non lo è.
Si tratta di una questione di centrale importanza. Sulla quale il testo che esce dal Senato non riesce a dare risposte completamente esaustive. E che paventa quel copione di aleatorietà che gli operatori più detestano e che più rappresenta un freno, oltre che un costo occulto, per l'attività delle imprese.

Certo, ci sarà tempo per valutare, parola per parola, la nuova formulazione della norma, il peso di ogni aggettivo, di ogni virgola, in particolare sulla descrizione della condotta penalmente rilevante. Il testo, dal quale opportunamente scompare ogni richiamo alle “valutazioni”, fa riferimento - in modo simile per non quotate e quotate - alla «falsa esposizione di fatti materiali (rilevanti, per le non quotate) o alla omissione di fatti materiali rilevanti». Probabilmente sarebbe stata opportuna una maggiore chiarezza sull'individuazione di ciò che è penalmente rilevante (a esempio, quali sono questi fatti materiali?). Lo stesso vale per le pur positive ipotesi di attenuazione della sanzione, fino alla non punibilità, per le società di dimensioni minori e per le non quotate.
È evidente che formulazioni come quelle in arrivo finiscono per chiamare in causa i giudici, la loro discrezionalità, l'interpretazione giurisprudenziale. Aumentando inevitabilmente i margini di incertezza per le imprese. Esattamente il contrario di quel che una buona legge deve fare.

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