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Il difficile debutto della «Benefit Corporation»

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Il difficile debutto della «Benefit Corporation»

La legge di Stabilità per il 2016 ha portato in dote una nuova forma giuridica d’impresa, la società a beneficio comune, o Benefit Corporation (B-Corp) nella dizione anglosassone, più usata in quanto la formula è dichiaratamente di derivazione americana. Con un nucleo di stringate disposizioni (commi 376 e seguenti) il legislatore ha inteso favorire la costituzione e la diffusione nel nostro ordinamento di società che operino sia con finalità di lucro, sia a vantaggio di persone, comunità, territori e ambiente (vedi Il Sole 24 Ore del 27 gennaio 2016).

Ma chi può essere interessato a indossare questa veste? La duplice natura di impresa for profit e for benefit, che si richiede venga dichiarata già nell’atto costitutivo o comunque recepita nello statuto e che, di conseguenza, dev’essere concretamente attuata nella gestione aziendale, ha portato le prime analisi a concentrarsi nella terra di mezzo tra il mondo delle società commerciali e il non profit, nell’ipotesi che la nuova creatura possa trovare lì il terreno più fertile per affermarsi.

Tanto l’esperienza Usa, dove la B-Corp esiste dal 2010 ed è legge in 32 Stati, quanto il contenuto intrinseco delle disposizioni varate dal nostro Parlamento confortano, però, solo in parte una lettura del genere. Il destinatario naturale dell’innovazione appare principalmente l’impresa for profit, un vasto insieme all’interno del quale si apre un cluster di società che, volontariamente, dichiarano di perseguire finalità di beneficio comune, pur senza rinunciare all’obiettivo del profitto. Le attività non profit organizzate in forma d’impresa, a cominciare da coop sociali e imprese sociali, hanno già nel proprio dna la natura di utilità sociale, dunque non appaiono, almeno in prima battuta, necessitate a vestire i nuovi panni. Così come del resto, sul fronte opposto, nell’universo delle aziende commerciali sono certamente moltissime quelle che operano con criteri di sostenibilità e con una visione di lungo termine, ma non per questo avvertono la necessità di dichiararlo nello statuto.

Per Mauro Del Barba, senatore Pd, considerato il “padre” della nuova forma d’impresa in quanto primo firmatario di un disegno di legge che, nell’aprile 2015, aveva portato il tema all’esame del Parlamento e che a novembre l’ha fatto confluire nella legge di Stabilità, «la società-benefit è uno strumento all’avanguardia, finalizzato a orientare lo sviluppo economico nella prospettiva della sostenibilità ambientale e sociale».

Il punto centrale dell’innovazione risiede nell’obbligo programmatico: l’aver dichiarato a priori che si perseguono, accanto al profitto, anche finalità di beneficio comune impegna amministratori e dirigenti ad agire di conseguenza e a bilanciare in modo equo strategia e gestione. Come spiega l’avvocato Annalisa Dentoni Litta, partner dello studio legale Orrick e consulente tecnico del team che ha contribuito alla stesura delle disposizioni, «la norma da un lato vincola, dall’altro tutela gli amministratori, che avendo l’obbligo di perseguire entrambi gli scopi sono tenuti a farlo e a rendicontare in maniera adeguata». La legge prevede che la società-benefit individui uno o più soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di bene comune. Non viene precisato se debba trattarsi di un amministratore, di un dipendente a livello dirigenziale o, al limite, di un consulente esterno, il che potrebbe leggersi come un limite della norma. È tuttavia evidente che, più diretto sarà l’engagement del top management, più credibile risulterà l’impegno aziendale. Viene, inoltre, richiesta una relazione annuale sull’attività di beneficio comune, documento che dovrà essere allegato al bilancio e reso pubblico sul sito della società. «Si richiede la valutazione dell’impatto sociale generato – ricorda l’avvocato Dentoni Litta – attraverso standard esterni di certificazione, che abbiano per oggetto governance, sostenibilità ambientale, relazioni con i dipendenti e con gli altri portatori di interesse, tra cui i fornitori».

Insomma, sarà la misurazione d’impatto sociale il vero traino delle B-Corp. Negli Stati Uniti l’esperimento ha funzionato oltre ogni previsione e ha consentito a un’organizzazione specializzata, la B-Lab, di produrre standard e promuovere globalmente la formula. Attualmente sono certificate B-Corp 1.550 imprese di 120 diversi settori produttivi e di 43 Paesi. Le italiane sono dieci, ma ora il loro numero potrebbe rapidamente aumentare.

E a fronte degli oneri di rendicontazione, in assenza di qualsiasi tipo di agevolazione, che cosa potrà convincere le imprese a battere questa nuova strada? È la stessa legge a suggerire la risposta, laddove precisa che la società-benefit potrà introdurre, accanto alla denominazione sociale, l’abbreviazione SB e «utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi». Un marchio di trasparenza, dunque, con relativo valore reputazionale.