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Brexit in punto di diritto

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Economia e Società

Brexit in punto di diritto

Yes people. Gente che ha votato a favore di  Brexit sul ponte di Westminster
Yes people. Gente che ha votato a favore di Brexit sul ponte di Westminster

Al di là degli sconvolgimenti di natura politica, economica e finanziaria determinatisi immediatamente dopo l’annuncio dell’esito del referendum su Brexit, al di là delle problematiche poste dalla interpretazione dell’articolo 50 del Trattato UE e dall’esito delle negoziazioni che si potranno avviare per ridefinire i rapporti tra il Regno Unito e l’ Unione europea, quali saranno le conseguenze del recesso sull’ordinamento inglese? È un interrogativo che, data la sua natura tecnica particolarmente complessa, è rimasto ai margini dei dibattiti esplosi in tutti gli ambienti, dopo l’inattesa e imprevedibile svolta registrata nelle ultime ore dello spoglio dei voti. Se ne occupano due giuristi di vaglia, Andrea Biondi, professore di diritto dell’ Unione europea al King’s College London, e Patrick Birkinshaw, professore di diritto pubblico europeo all’Università di Hull. Nella raccolta di saggi scritti da autorevoli giuristi e curata con grande tempestività si affrontano tutti i temi sollevati dalla Brexit nel diritto interno: gli aspetti costituzionali, il rapporto con la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord, gli effetti sugli accordi assunti dal Regno Unito in materia di inquinamento e tutela dell’ambiente, i riflessi sul diritto penale, sulla cittadinanza, sulle politiche sociali, sulla (dis)applicazione della Carta europea dei diritti umani, sugli aiuti di Stato, sul controllo del sistema bancario.

Ciò che emerge è una panoramica molto complessa (gli Autori erano sostanzialmente contrari al recesso) , e costituisce, anche se ogni Paese Membro ha una sua storia, una sua costituzione, una sua evoluzione , una sorta di vademecum per capire non solo gli esiti di Brexit, ma anche gli esiti di qualsiasi recesso , essendo, questa, la prima vicenda accaduta nella storia dell’ Unione europea.

Veniamo ai contenuti. Nonostante lo scetticismo nei confronti del diritto dell’ Unione europea manifestato dalla gran parte dei giuristi, il diritto britannico ha risentito notevolmente dell’adesione, perché il Regno Unito ha puntualmente applicato i regolamenti comunitari, ha attuato le direttive comunitarie, spesso ha anticipato con i suoi modelli legislativi, le misure di armonizzazione prese dagli Organi comunitari. Vi sono libri che descrivono la “europeizzazione” anche di interi settori di quello che noi chiamiamo” diritto privato”, come il diritto della responsabilità civile, il diritto contrattuale dei consumatori, il diritto dei dati personali, la costruzione del mercato digitale , oltre che, naturalmente, il diritto bancario e finanziario (quest’ultimo fortemente debitore dell’esperienza britannica).

Si tornerà indietro? Difficile pensarlo , scrivono gli Autori. Probabilmente certi indirizzi prenderanno un percorso imprevisto, diverso da quello ipotizzabile. Due esempi. Il settore dei diritti fondamentali. Il Regno Unito aveva limitato l’uso della Carta, aveva preferito attuare la Convenzione europea con l’Act del 1998,e in Parlamento era in corso il dibattito sulla adozione di un Bill of Rights.

Ora si potrebbero pensare due soluzioni opposte: il venir meno del legame con l’ Unione recide anche i rapporti con la Carta, quindi dovrebbe avere per effetto la sollecitazione dell’iter per l’approvazione del Bill. Ma quali saranno le decisioni politiche sulla cittadinanza e sui diritti fondamentali di ogni persona in quanto tale?

Altro esempio.I diritti sociali e le misure anti-discriminazione. L’adesione all’ Unione non ha avuto un grande impatto in questo settore. Ma ora che i rapporti si sono risolti, quale sarà il futuro dei diritti sociali nel Regno Unito?

Brexit si è rivelata un cataclisma, ne deriveranno forse anche benefici per il Regno Unito ( se è vero che si appresta a diventare un paradiso fiscale) e forse per i Paesi del continente (dove si dovrebbero riallocare le istituzioni e gli operatori economici). Per il sistema giuridico la situazione sarà diversa: riprenderà l’isolamento, la contrapposizione tra common law e civil law, anche se si registrerà – come dicono gli Autori – la continuità della primazia della giustizia arbitrale e delle prassi finanziarie internazionali.

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