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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Semplificazione fiscale (articolo 7). Le norme introdotte nell'articolo 7 8si leggano le specifiche voci) hanno l'obiettivo di ridurre il peso della burocrazia che grava su imprese e contribuenti.

Semplificazioni per piccole e medie imprese (articolo 6). Modificato l'articolo 2215-bis del Codice civile in coerenza con la finalità di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quelli gravanti sulle piccole e medie imprese. Semplificate le operazioni di tenuta informatica di libri, repertori, scritture e documentazione richiesti alle imprese per legge o regolamento. L'intervento incide innanzitutto sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, prevedendo che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno. Nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma dello stesso articolo opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di natura tributaria. Integrate le disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Dpr 445/2000), prevedendo peraltro una clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento alla certificazione e alla documentazione d'impresa la nuova norma ne prevede la trasmissione da parte dello sportello unico (Suap) alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Prevede altresì l'invio alla camera di commercio territorialmente competente – sempre da parte del Suap - del duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e della relativa conservazione in un fascicolo informatico. Lo svolgimento di tutte le attività di comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica, mentre è fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire. La comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese - se previsto e disciplinato dalla legislazione regionale - e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Spetterà alle regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti, i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso mancanza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle cancellazioni e delle variazioni. Determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata - se previsto e disciplinato dalla normativa regionale - anche la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese degli elementi per l'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (ex leggi 463/59 e 88/1989), che siano emersi a seguito di accertamento o di verifica ispettiva. La norma precisa anche che i provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività. Si prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

Servizi di pagamento (articolo 8, comma 7). Disposizioni in materia creditizia concernenti i pagamenti e gli assegni, per allineare l'esercizio del credito allo standard europeo. Modifiche alle norme del Dlgs 11/ 2010 - che ha recepito nell'ordinamento la direttiva 2007/64/Ce sui servizi di pagamento nel mercato interno - relative al momento di perfezionamento delle operazioni di pagamento. Modifiche alla disciplina degli assegni contenuta nel Rd 1736/1933, complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche in forma elettronica. Equivalenza, a ogni effetto di legge, delle copie informatiche di assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate nella disposizione. Differiti i termini per l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al Rd 1736/1933. Aggiunto il comma 3-bis all'articolo 8 della legge 386/1990 che disciplina la materia del pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione. In tale ipotesi, si prevede che la prova dell'avvenuto pagamento possa essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Servizi pubblici locali di rilevanza economica (articolo 8, comma 5, lettera e). Modificato l'articolo 23-bis del Dl 112/2008 estendendo alle società controllate da società quotate in mercati regolamentari la norma che esclude le quotate titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara dai divieti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dal primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 23-bis.

Servizio sanitario nazionale, pagamenti on line delle prestazioni (articolo 6). Previsto che le aziende del Servizio sanitario nazionale adottino procedure telematiche per consentire sia il pagamento on line delle prestazioni erogate sia la consegna tramite modalità digitali dei referti medici. Arriva una procedura di comunicazione all'azienda sanitaria locale, da parte dei comuni e su richiesta degli interessati, del trasferimento di residenza anagrafica, ai fini dell'aggiornamento del libretto sanitario. Semplificati alcuni obblighi di comunicazione, a carico di cittadini e imprese, nel settore previdenziale ed assistenziale. In particolare per invalidità civili, indennità di accompagnamento e indennità di frequenza e, nel settore pensionistico, le imprese che abbiano dipendenti iscritti al Fondo Inps di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

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