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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Cartella di pagamento scaduta, interessi di mora sulle somme (articolo 7, commi 2-sexies e 2-septies). Disposizioni ai fini del calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. Tramite una novella all'articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973, concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dispone che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi. Questa norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo.

Cessione crediti agricoli per finanziamento (articolo 8, commi 11 e 12). Si consente agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto previsti dalla Pac, in tal modo agevolando le loro capacità di finanziamento. Le modalità di tale cessione saranno definite con un decreto del ministro dell'Agricoltura, di concerto con quello dell'Economia, che sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Inserita la clausola d'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Confidi (articolo 8, comma 12-bis). Modificata, con riferimento alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la definizione di «confidi». Essa comprende, oltre ai «consorzi con attività esterna» anche i consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti.

Contratti di programma per la ricerca strategica (articolo 9, commi 1 e 2). Introdotte nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata destinate a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. Il ministero dell'Istruzione, d'intesa col ministero per lo Sviluppo economico, è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca (chiamati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica") con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, e con i distretti, per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata. Con decreto ministeriale del ministro dell'Istruzione, di concerto col ministro dello Sviluppo economico, possono essere introdotte disposizioni per stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei suddetti contratti anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

Contratto di inserimento (articolo 8, comma 1). Modificata la disciplina del contratto di inserimento. La prima novità riguarda l'individuazione delle lavoratrici donne comprese nell'àmbito di applicazione dell'istituto. La norma finora ha fatto riferimento alle donne, di qualsiasi età, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno il 10 % rispetto a quello maschile. Viene inserita la condizione che le donne siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La modifica adegua la norma alla nuova definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. La seconda novità aggiorna un riferimento normativo comunitario.

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