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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Codice dei contratti pubblici, modifiche (articolo 4, comma 15). Modifiche al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/20062). Finalità: riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico; semplificazione delle procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici; garanzia di un più efficace sistema di controllo; riduzione del contenzioso. Disposizioni per potenziare i controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture. Modifiche al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Previsto un periodo transitorio di ulteriori 180 giorni per l'operatività del nuovo sistema di qualificazione Soa previsto dal regolamento.

Concentrazione scadenza dei termini per versamenti fiscali degli enti pubblici con modello F24 EP (articolo 7, comma 2). Semplificati i versamenti effettuati dagli enti pubblici attraverso il modello F24 enti pubblici. Ha lo scopo, a partire dal 1° luglio 2011, di accorpare le diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16 del mese.

Contratti bancari nei riguardi delle imprese (articolo 8, comma 5, lettere f e g). Intervento sulla disciplina (articolo 118 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) relativa alla modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari. Si dispone che - con riferimento al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa - nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 dello stesso articolo 118, possano essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati contrattualmente. Queste disposizioni non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia al 14 maggio 2011). Viene pertanto stabilita l'inefficacia delle modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data.

Convenzioni Agenzie fiscali ed enti di previdenza con amministrazioni pubbliche per acquisizione dati (articolo 7, comma 2). Agenzie fiscali, enti di previdenza e assistenza obbligatoria e ministero del Lavoro possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali.

Consorzi agrari (articolo 6, comma 2). Possibilità per i consorzi agrari di istituire al proprio interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni con gestione separata che potranno ottenere il riconoscimento come "Organizzazioni di produttori" (Op) in base alle norme che le regolano. È ammessa la sola adesione degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese; vincoli e controlli previsti per le Op si estendono esclusivamente alle nuove sezioni.

Costruzioni private (articolo 5, commi da 1 a 8-bis). Novità nella vigente disciplina in materia edilizia finalizzate alla modifica delle procedure delle disposizioni relative al permesso di costruire disciplinato dal testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) e alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) disciplinata dalla legge 241/1991. Introdotte disposizioni per la maggiore informatizzazione dello sportello unico per l'edilizia, soppresse le disposizioni riguardanti l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, purché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, a carico del titolare del permesso di costruire. Devono essere resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono i diritti edificatori definiti nelle normative regionali o statali e negli strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche. Approvate disposizioni sulla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle singole pertinenze e dei relativi canoni di locazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento. Viene disposto che la registrazione dei contratti di trasferimento di beni immobili o diritti immobiliari assorba l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. Abrogazione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali al fine di agevolare la circolazione delle informazioni sugli immobili. Possibilità di riutilizzare i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali e non per finalità diverse da quelle inizialmente previste fermo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Non sono dovuti i tributi per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Conseguentemente, vengono modificati gli importi indicati nella tabella delle tasse ipotecarie per alcune operazioni effettuate. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica del territorio comunale (piani di zonizzazione acustica), la relazione acustica sarà sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. Gli elaborati tecnici, allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, insieme alle varianti saranno pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali. La norma si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo. Introdotte alcune semplificazioni agli strumenti attuativi dei piani urbanistici, escludendoli, in alcuni casi e a talune condizioni, dalla procedura di Vas (Valutazione ambientale strategica) o dalla verifica di assoggettabilità qualora essi siano già stati sottoposti a Vas. Modalità di intervento in presenza di piani particolareggiati attuativi decaduti.

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