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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Ente nazionale per il microcredito (articolo 8, comma 4-bis). Riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, che viene costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento nazionale in materia con compiti, tra l'altro, di valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi in sede europea.

Elevazione soglia valore beni obsoleti (articolo 7, comma 2). Elevato l'ammontare del costo dei beni per i quali è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione - al fine di vincere la presunzione di cessione di beni a fini fiscali (di cui all'articolo 1 del Dpr 441/1997).

Fatture Iva, annotazione (articolo 7, comma 2). Aggiornato il testo dell'articolo 6 (Adempimenti in materia di Iva) del Dpr 695/1996). Elevato da 300mila lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture emesse che possono essere annotate in un unico documento riepilogativo mensile, nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Analogamente viene elevato da 300mila lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquistati, che possono essere annotate in un documento. Estesa l'applicazione del regime contabile semplificato previsto ai commi 1 e 6 anche per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse dai cessionari o dai committenti relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Federalismo demaniale (articolo 4, commi 17 e 18). Novità nell'articolo 5 del decreto legislativo 85/2010 sul federalismo demaniale: i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del citato decreto, possano essere - a richiesta dell'ente e a determinate condizioni - trasferiti, con conseguente cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese. Dettate norme per la prima applicazione. A decorrere dal bilancio relativo al 2010, i contributi in conto capitale autorizzati in favore di Anas spa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 138/2002, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006). Chiesto il raggiungimento di preventive intese per la ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali.

Federalismo municipale (articolo 5, comma 15). Una modifica all'articolo 2, comma 12, del Dlgs 23/2011 sul federalismo municipale, proroga al 1° luglio 2011 la decorrenza prevista per la quadruplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

Fermo amministrativo, cancellazione (articolo 7, comma 2). Nell'ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, il debitore non è tenuto al pagamento delle spese dovute: all'agente della riscossione; al Pubblico registro automobilistico gestito dall'Aci; ai gestori degli altri pubblici registri.

Fondazione per il merito (articolo 9, commi da 3 a 16). Istituzione della Fondazione per il merito, finalizzata a promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. I membri fondatori sono il Miur e il Mef, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione, anche attraverso l'emanazione di direttive. Lo statuto, approvato con decreto interministeriale, disciplina la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati. La Fondazione gestirà il fondo per il merito degli studenti universitari e coordinerà operativamente la somministrazione delle prove nazionali standard per l'accesso al fondo medesimo, mentre le prove saranno realizzate dalle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione. La Fondazione è autorizzata anche a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Miur e del Mef, ulteriori apporti dello Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati; la Fondazione può avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale Ricerca e competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. Per l'anno 2011 è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, di cui 9 costituiscono la dotazione del fondo per il merito e uno è per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione; a decorrere dal 2012 è autorizzata la spesa di un milione di euro a favore della Fondazione. Sono chiamati a far parte del comitato consultivo della Fondazione anche rappresentanti dei collegi universitari.

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