Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

My24
Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Immobili pubblici: acquisto, vendita, manutenzione e censimento (articolo 12). Disposizioni in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni. All'Agenzia del demanio è attribuito il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Le relative risorse - previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - confluiranno in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il ministero dell'Economia e delle finanze. A partire dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto non regolamentare del ministero dell'Economia. Disposizioni in merito alle attività di manutenzione degli immobili pubblici: spetta all'Agenzia del demanio la gestione accentrata delle risorse necessarie alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali risorse confluiscono in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale appositamente istituiti presso il ministero dell'Economia, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili. Novellate alcune disposizioni normative per renderle conformi al contenuto dell'articolo.

Impianti di produzione di energia (articolo 35, commi 8 e 9). Si modifica l'articolo 5-bis della legge 33 del 2009 che disciplina in forma agevolata la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in impianti alimentati a carbone o altro combustibile solido. La norma del 2009 autorizzava la deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale per gli impianti di produzione di energia elettrica, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Veniva precisato, tuttavia, che in alcuni casi disposizioni di legge regionale ponevano, come vincolo per la riconversione, anche quello di una previa comparazione in termini di impatto ambientale tra diversi modalità/combustibili di alimentazione. La novella introdotta dalla norma in esame tende a superare questo obbligo di previa comparazione, stabilendo che il regime derogatorio dettato dall'art. 5-bis per la riconversione degli impianti alimentati a olio combustibile comprende anche la deroga ad eventuali obblighi di comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi. La novità si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Impianti di telecomunicazioni, semplificazioni in arrivo (articolo 35, commi 4 e 5). In particolare si semplificano gli adempimenti amministrativi riferiti a impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni. In primo luogo si consente l'espletamento delle procedure autorizzatorie per gli impianti radiolettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni mediante una comunicazione, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto, all'ente locale e all'organismo competente a effettuare i controlli di cui alla legge 36/2001. Si modifica poi l'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 259/2003 che disciplina le istanze di autorizzazione e le denunce di attività relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, o alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti. Le predette istanze e denunce si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda - fatta salva l'ipotesi di dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico - non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. La norma in esame integra la disposizione prevedendo che, in alternativa al provvedimento di diniego, possa essere comunicato un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli (legge 36/2001). Anche in questo caso, opera il meccanismo di silenzio assenso qualora il parere non sia stato espresso nei termini.

Imposta di bollo sui conti di deposito titoli, incremento (articolo 23, comma 7). Viene incrementato l'ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari. Viene modificato l'articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 recante la disciplina dell'imposta di bollo. Eliminate le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario (Dlgs 385/1993 (norma che disciplina le comunicazioni periodiche alla clientela nei contratti di durata) dal novero dei documenti attualmente sottoposti a imposta di bollo pari a 22,80 euro per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale (ossia 11,40 euro con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile). Per tali comunicazioni viene disposta un'apposita disciplina. Per effetto delle nuove norme, le comunicazioni relative ai depositi di titoli verranno sottoposte a imposta di bollo secondo le seguenti modalità: per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a 50mila euro, dal 2011 l'imposta è aumentata rispetto agli importi previsti al comma 2-bis, ma il nuovo ammontare non viene incrementato nel tempo. Infatti, per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l'imposta ammonterà a 34,20 euro (ossia 17,1 euro con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile); per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla soglia di 50mila euro, le norme dispongono un graduale aumento dell'imposta nel tempo, variabile secondo l'entità dei depositi.

Shopping24

Dai nostri archivi