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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Imposta unica su scommesse e giochi, liquidazione (articolo 24, commi da 1 a 7). Viene introdotta la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. In particolare la norma stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede: alla liquidazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; e al controllo della tempestività e della rispondenza in relazione ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni contenute della banca dati del Tesoro. In caso di omissioni o di carenze nei versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato, per evitare la reiterazione degli errori, viene comunicato al concessionario, che può, a sua volta, fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quest'ultima, in caso sussista pericolo per la riscossione, provvede al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica. In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, e di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l'imposta unica. È previsto anche che in mancanza di pagamento delle cartelle esattoriali entro i termini di scadenza, l'Amministrazione finanziaria possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario con la convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione dovrà comunicare l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi estinto tramite escussione delle garanzie a Equitalia, affinché quest'ultima possa procedere a riscuotere coattivamente l'eventuale credito residuo.

Imprenditori agricoli in crisi (articolo 23, comma 43). In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi, si consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alla transazione fiscale.

Indagini finanziarie, potenziamento (articolo 23, commi da 24 a 27). La disposizione reca norme aventi la finalità di ampliare i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell'Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici dell'amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria. Sono introdotte inoltre norme volte a razionalizzare l'attività di indagine, mediante accesso, sull'industria finanziaria.

Indennità di malattia (articolo 18, comma 16). Nuove disposizioni in materia di indennità di malattia. Obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2011, per i datori di lavoro, al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, ai sensi dell'articolo 31 della legge 41/1986 (concernente la contribuzione per il Ssn), e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. Le contribuzioni restano acquisite alla gestione previdenziale e conservano la loro efficacia non per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 bensì per quelli anteriori al 1° maggio 2011.

Indennità integrativa speciale (articolo 18, commi da 6 a 9). Norme di interpretazione autentica, relative ai criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione automatica dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici.

Infrastrutture, potenziamento sistema informativo (articolo 32, commi 8 e 10). Si dispone un finanziamento, per l'anno 2011, di 16,7 milioni di euro per il sistema informativo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La relazione tecnica puntualizza che tale spesa sarà destinata all'infrastrutturazione informatica e al funzionamento dei sistemi informativi degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica.

Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica amministrazione (articolo 11). Disposizioni per razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti. Il ministero dell'Economia, a decorrere dal 30 settembre 2011, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, deve: avviare un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione; pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano. Il ministero dell'Economia, anche avvalendosi di Consip, deve mettere a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, secondo quanto definito con apposito decreto del ministero dell'Economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'Economia l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Per le merceologie per le quali viene attuato il piano, Consip predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. Non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Se non si ricorre alle convenzioni quadro stipulate da Consip, gli atti e i contratti posti in essere in violazione dei relativi parametri prezzo-qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le comunicazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a effettuare nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica del rispetto dei parametri prezzo qualità. Disciplina speciale per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame, ferme restando le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente. Previsto che il ministero dell'Economia stipuli - su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 - convenzioni per l'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Disposizione speciale per il ministero della Giustizia: il dicastero di via Arenula, con decreto di concerto con il ministero dell'Economia, individua periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali, per l'acquisizione dei quali il ministero della Giustizia si avvale di Consip, in qualità di centrale di committenza. Viene esteso alle nuove iniziative - siano esse convenzioni, ovvero accordi quadro o gare su delega - il meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico degli aggiudicatari, già previsto dall'articolo 453, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). Poi la relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge finanziaria per il 2000 (legge 488/1999), deve illustrare i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'articolo in esame per ciascuna categoria merceologica. La relazione deve essere inviata alla Ragioneria generale dello Stato entro il mese di giugno di ciascun anno.

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