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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Pensioni, adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita (articolo 18, comma 4). Modificata la disciplina normativa introdotta dall'articolo 12 del decreto legge 78/ 2010, che precede l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita rilevato dall'Istat. Anticipo al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all'indice di speranza di vita. Anticipo al 2011 (in luogo del 2014) dell'obbligo per l'Istat di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita. Posticipato al 31 dicembre di ogni anno (al posto del 30 giugno) l'obbligo per l'Istat di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni.

Pensioni ai superstiti, norma anti-badanti (articolo 18, comma 5). Viene ridotta, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell'assicurato o pensionato deceduto, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata Inps. La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità.

Pensioni di anzianità, posticipo delle decorrenze dei trattamenti (articolo 18, commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies). Posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a un mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a due mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014. Le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad applicarsi a un contingente di 5mila lavoratori che si trovino in particolari condizioni: llavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della legge 223/1991); lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 662/1996). Previsto un monitoraggio da parte dell'Inps.

Pensioni di vecchiaia delle lavoratrici, requisiti anagrafici (articolo 18, comma 1). Dal 1° gennaio 2020 è previsto un progressivo innalzamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago o di forme sostitutive della stessa o della gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995). In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni per il sistema retributivo e misto e il requisito di 60 anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 243/2004 vengono incrementati di un mese. Tali requisiti sono ulteriormente incrementati di 2 mesi a decorrere dal 2021, di 3 mesi dal 2022, di 4 mesi dal 2023, di 5 mesi dal 2024, di 6 mesi dal 2025 per ogni anno fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2032.

Pensioni, limitazioni alla rivalutazione automatica per i trattamenti oltre 5 volte il minimo Inps (articolo 18, comma 3). Limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps. La misura è a titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, Per questi trattamenti pensionistici la rivalutazione non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione è applicata nella misura del 70 per cento. Sempre per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Poker sportivo (articolo 24, comma 34). La norma interviene in materia di regolamentazione del «poker sportivo» prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dei Monopoli, siano disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo e siano anche determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3% della raccolta. È prevista anche l'aggiudicazione, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, di concessioni novennali per l'esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a mille; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto a una base di 100mila euro.

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