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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità (articolo 18, comma 2). Modifica alla normativa in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge di manovra viene abrogato l'articolo 19, comma 10-bis, del Dl 185/2008, che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, la possibilità di ricevere un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Per gli stessi lavoratori è stata prevista altresì l'applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all'articolo 19, primo comma del Rdl 636/1939, esclusivamente per quanto riguarda la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della L. 247/2007. La validità dell'erogazione era stata prorogata per il 2010 e il 2011. Al posto del trattamento soppresso, a decorrere dalla medesima data, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, è riconosciuta la facoltà, al ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, di erogare un trattamento aggiuntivo, pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità, per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione, ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

Anas (articolo 36, commi da 1 a 10). Si introduce un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per l'altro, la trasformazione di Anas Spa, in società in house del Tesoro e delle Infrastrutture. La relazione illustrativa precisa che tale nuovo assetto si giustifica con la necessità di far cessare la commistione, in Anas, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall'altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale. In coerenza, si prevede quindi che l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, nell'esercizio delle funzioni in qualità di amministrazione concedente di autostrade, possa procedere alla selezione dei concessionari autostradali e alla relativa aggiudicazione, o in alternativa all'affidamento diretto ad Anas, delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade.

Apparecchi da gioco (articolo 24, comma 41). Si modificano le norme in materia di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco nell'apposito elenco tenuto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, provvedendo ad aumentare (da 100 a 150 euro) lasomma annuale dovuta per l'iscrizione, e a fissare un termine perentorio (il 31 ottobre 2011) per il relativo versamento, limitatamente all'anno 2011.

Auto blu (articolo 2). Norme per ridurre i costi delle auto blu. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. con l'unica eccezione delle auto in dotazione al capo dello Stato, ai presidenti del Senato e della Camera, del presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale nonché le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto attualmente in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. Con Dpcm saranno disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio con lo scopo di ridurne numero e costo.

Autostrada ferroviaria alpina (articolo 32, commi 9 e 11). Viene autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina attraverso il valico del Frèjus. La relazione tecnica precisa che la norma si riferisce al tratto dell'autostrada Alpina che da Orbassano raggiunge Aiton, in Francia. La stessa relazione sottolinea inoltre che l'utilizzo di tale servizio intermodale è stato deciso dai governi italiano e francese, per incentivare il trasferimento di merci sui treni, in attesa della realizzazione del collegamento Tav, che ha subito rallentamenti anche a causa dei lavori di adeguamento del Frèjus.

Banda larga (articolo 30). Al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internetper tutti i cittadini "a una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" (e almeno per il 50% "al di sopra di 100 Mb/s"), si prevede che il ministero dello Sviluppo economico predisponga un apposito progetto strategico, nel quale vengono individuati interventi per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione di infrastrutture già esistenti. La norma precisa che le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Si prevede poi che il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è competente per la definizione del sistema tariffario, che dovrà essere idoneo a incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e ad assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti. Toccherà invece a un decreto ad hoc firmato da Sviluppo economico e Tesoro, sentita l'Autorithy di settore, adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della norma. Specifica importante: la realizzazione del citato progetto strategico può essere finanziata mediante risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013.

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