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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Prelievo unico erariale (articolo 24, commi 17 e 18). Si dettano norme per la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (Preu). In particolare si prevede che, nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non siano stati memorizzati, non siano leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, l'importo forfetario giornaliero sia raddoppiato. L'importo forfetario giornaliero è attualmente determinato dai Monopoli in 280 euro per apparecchio. Si provvede poi a raddoppiare le sanzioni previste per gli apparecchi che erogano vincite in denaro privi del necessario nulla osta e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Tali sanzioni - attualmente indicate in un importo variabile dal 120 al 240% del Preu dovuto, con un minimo di mille euro - vengono elevate ad un importo che va dal 240 al 480% dell'ammontare del Preu dovuto, con un importo minimo di 5mila euro.

Prestazioni temporanee in agricoltura (articolo 18, comma 18). Interpretazione autentica di due specifiche norme, l'articolo 4 del Dlgs 146/1997 e l'articolo 1, comma 5, del Dl 2/2006. Viene specificato che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, nonché la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento di fine rapporto, comunque denominate dalla contrattazione collettiva.

Procedure esecutive, rimborsi (articolo 23, commi 32 e 33). Arrivano disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive all'agente della riscossione, che viene svincolato dalla presentazione di comunicazione di inesigibilità del ruolo e, con riferimento alle spese maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, deve essere erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

Programma infrastrutture strategiche (articolo 32, commi da 2 a 7). Vengono disciplinati i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal Cipe. In particolare si dispone la revoca dei finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (Pis) di cui alla legge 443/2001 (cosidetta legge obiettivo) per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stato emanato il decreto interministeriale (previsto dalla Finanziaria 2007) e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Tali disposizioni non si applicano ai finanziamenti approvati per interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali e allo spettacolo per il biennio 2011-2012 (programma Arcus). La norma poi demanda al Cipe, su proposta dei ministri di Infrastrutture e Tesoro, di stabilire la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche.

Proroga termini insesigibilità (articolo 23, comma 34). Arriva la proroga di un anno (al 30 settembre 2012) dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione e si rimodulo, per un analogo periodo di tempo, anche i termini per l'esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, disposizioni in materia di spesa sanitaria (articolo 17, commi da 1 a 3). Incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5% del livello vigente del 2012 e dell'1,4% del livello 2013. Conseguimento degli obiettivi tramite: un'intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012; o, in caso di mancato accordo, l'applicazione delle seguenti disposizioni: dal 1° luglio 2012, l'Osservatorio dei contratti pubblici fornisce alle Regioni i prezzi di riferimento dei beni, compresi dispositivi medici e farmaci, prestazioni e servizi, sanitari e non sanitari, individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo, per il Ssn. Le Regioni intervengono, a loro volta, sulla spesa per le prestazioni sanitarie erogate da enti privati accreditati; dal 2013, le aziende farmaceutiche saranno tenute a versare direttamente alle regioni una quota, non superiore al 35% dell'eventuale sforamento del tetto di spesa del 2,4%, fissato per la spesa farmaceutica ospedaliera. L'onere è imputato alle aziende in proporzione ai fatturati relativi ai farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L'attuazione della norma è demandata a un regolamento governativo, da emanarsi, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia, entro il 30 giugno 2012. Qualora tale termine non venga rispettato, l'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, aggiorna, dal 2013, le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione delle migliori soglie di appropriatezza relative alla prescrizione dei farmaci generici da parte dei medici del Ssn. La norma, contenuta nel Dl 78/2010, ha inteso monitorare, utilizzando i dati del sistema Tessera sanitaria, la spesa farmaceutica territoriale al fine di individuare la quota ottimale dei farmaci equivalenti prescritti a prezzo minore per categoria terapeutica equivalente, o uguale composizione in principi attivi. Conseguentemente, a decorrere dal 2013, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 12,5%, in luogo del tetto attuale fissato al 13,3%; dal 2013, la spesa per l'acquisto di dispositivi medici non può superare il limite del 5,2% del fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale. Il valore assoluto dei due limiti è annualmente stabilito da un decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia. Il superamento del limite regionale è interamente a carico della regione ed è escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni in equilibrio economico complessivo; dal 2014, è prevista una compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria (farmaceutica e altre prestazioni sanitarie), stabilita con regolamento governativo. Tale misura, aggiuntiva a quanto già disposto dalle regioni, può essere ridotta dalle medesime regioni, assicurando comunque l'equilibrio economico finanziario, con misure alternative, certificate, preventivamente, dal Comitato permanente per i Lea e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. La quota di compartecipazione per la spesa farmaceutica non concorre alla determinazione del tetto di spesa farmaceutica territoriale. Gli importi derivanti dalle misure previste dalle lettere a), b), c) e d): sono stabiliti nella citata Intesa Stato-regioni; o, in caso di mancato accordo, gli importi: per il 2013, al netto degli effetti da economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato, sono nelle percentuali del 30, 40 e 30% per le misure delle lettere a), b), e c); per il 2014, sono nelle percentuali del 22, 20, 15 e 40% per le misure delle lettere a), b) c) e d). Il residuo 3% corrisponde alle economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato, con facoltà di rideterminare proporzionalmente le suddette percentuali, in caso di incidenza delle economie di spesa per il personale sanitario, differente dal 3 per cento previsto. Conseguentemente, con decreto del ministro dell'Economia, può essere rideterminato il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Estese al 2013 e al 2014 le norme per il contenimento della spesa per il personale del Ssn previste, dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 191/2009, per il triennio 2010-2012.

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