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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Razionalizzazione della spesa sanitaria, Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario (articolo 17, comma 4). Disposizioni per le Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario. Qualora l'attuazione dei piani di rientro o dei programmi operativi sia ostacolata da disposizioni legislative regionali, gli organi di attuazione ne facciano segnalazione al Consiglio regionale che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi 60 giorni. Scaduto tale termine provvede il Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, adottando misure anche normative. Norma di interpretazione autentica (comma 88-bis) all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010: i programmi operativi - previsti dalla finanziaria 2010 per la prosecuzione dei piani di rientro oltre i termini stabiliti – predisposti dalle regioni sottoposte ai Piani di rientro costituiscono non solo una prosecuzione ma anche un aggiornamento del Piano tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e di nuovi obblighi pattizi o legislativi in capo alle regioni. Per la regione Abruzzo di dispone l'approvazione del programma operativo per l'esercizio 2010 e l'adozione del piano sanitario regionale 2011-2012 da parte del commissario ad acta in modo da garantirne la coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio del bilancio sanitario in relazione alle modifiche ordinamentali e finanziarie successivamente intervenute. Viene differito dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine finale di applicazione del divieto transitorio di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere sottoposte ai piani di rientro e in cui, alla data del 1° gennaio 2011, operi il commissario ad acta. Alle finalità del divieto si aggiunge quella di consentire «l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario». Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali operi il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale viene consentita una limitata deroga al blocco - da disporre con decreto interministeriale su richiesta della regione interessata - in ordine al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, nel rispetto di determinate condizioni.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia (articolo 17, comma 5). Disposizioni sull'onerosità degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia. L'obiettivo è di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2010 che ha stabilito che gli oneri per tali accertamenti non possono restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente si prevede la destinazione di risorse, nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, per la copertura di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dall'eventuale applicazione di tariffe da parte delle regioni. Alle risorse si fa fronte per gli anni 2011 e 2012, a valere sulla quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale non impiegata, in sede di riparto, a seguito della citata sentenza della Corte e, a decorrere dall'esercizio 2013, mediante riduzione di 70 milioni di euro del livello di finanziamento del Ssn.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, ticket da 10 euro (articolo 17, comma 6). Viene incrementato di 105 milioni di euro, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge di manovra, ripresa dell'efficacia delle norme che stabiliscono la quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l'assistenza specialistica ambulatoriale.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (articolo 17, commi da 7 a 9). Proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. La proroga è disposta con decreto del ministro della Salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con le altre regioni interessate. La proroga è finanziata con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013; alla copertura si fa fronte, per il 2011, riducendo l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del cosiddetto Trattato Italo-Libico (fatto a Bengasi il 30 agosto 2008) e, per gli anni 2012-2013, nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse del fondo sanitario nazionale destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, è vincolata la somma di 5 milioni di euro annui. Il ministero della Salute verifica l'andamento della sperimentazione, ai fini della definizione dell'assetto a regime dell'Istituto o della soppressione del medesimo.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, Agenzia Italiana del Farmaco (articolo 17, comma 10). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge di manovra, deve essere modificato il regolamento ministeriale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), sulla base di alcuni precisi criteri: affidamento al Cda delle modifiche sull'assetto organizzativo dell'Agenzia; riorganizzazione della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborsi, prevedendo un numero massimo di componenti pari a 10 (3 designati dal ministro della Salute, uno dal ministro dell'Economia, 4 dalla Conferenza Stato-Regioni oltre al direttore generale dell'Aifa e al presidente dell'Istituto superiore di sanità); indennità ai componenti di questi organismi non superiori alla misura media di quelle corrisposte ai componenti degli analoghi organismi degli Stati membri dell'Ue; indicazione dei servizi e relativi compensi che l'Aifa potrà fornire a terzi; introduzione di un diritto annuale per ciascun azienda farmaceutica che copra i costi della banca dati e delle procedure, con una riduzione per le piccole e medie imprese.

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