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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Riduzione dotazioni di organi di rilievo costituzionale e di organismi amministrativi (articolo 5, comma 2). A decorrere dal 2012, riduzione del 20%, rispetto al 2011, degli stanziamenti: del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro); degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare; delle autorità indipendenti, compresa la Consob.

Riordino giustizia tributaria (articolo 39). Si delinenano una serie di norme volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili o tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, e a modificare alcune disposizioni relative al consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel dettaglio, spicca la previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il consiglio di presidenza possa indire apposite procedure di nomina, senza previo espletamento della procedura per trasferimento, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, riservati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato che non prestino già servizio presso le predette commissioni. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento, si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile, mentre i giudici delle commissioni tributarie, a esclusione del Presidente di sezione più anziano, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione. Da segnalare poi che il comma 9 dell'articolo in esame inserisce nel decreto legislativo 546 del 1992 il nuovo articolo 17-bis, con il quale viene disciplinata una speciale procedura di reclamo e mediazione avente ad oggetto le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20mila euro, a eccezione di quelle riguardanti ad atti volti al recupero di aiuti di Stato. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa tali controversie costituiscono oltre la metà (105.000 controversie) di quelle instaurate presso le commissioni tributarie. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Analogamente a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il successivo comma 10 dell'articolo in commento dispone, quindi, che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono - in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica - solo in caso di dolo. Si prevede - ancora - che al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie le liti fiscali di valore non superiore a 20mila euro in cui è parte l'agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possano essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 289/2002. Le somme dovute sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Si stabilisce infine che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del ministro del Tesoro sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia Spa., e dalle società per azioni dalla stessa partecipate, a enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali, che potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione attraverso la procedura di coazione.

Riporto perdite Ires (articolo 23, comma 9). Si modifica il regime di riporto delle perdite a fini Ires, disponendo che per le società di capitali le perdite relative ai periodi di imposta precedenti diventino riportabili senza limite di tempo, ma con un limite quantitativo, ovvero in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito per ciascun anno. Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi, che rimangono interamente compensabili senza limiti di tempo. Il previgente articolo 84 del TUIR prevedeva (comma 1) una riportabilità delle perdite (ovvero, la possibilità di computare le perdite di un periodo d'imposta in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi) limitata nel tempo – ovvero non oltre il quinto periodo d'imposta successivo - e per l'intero ammontare che trovasse capienza nel reddito imponibile di ciascuno dei periodi d'imposta successivi. Per effetto delle modifiche è eliminato il limite del quinto periodo di imposta successivo ai fini del computo delle perdite in diminuzione del reddito; d'altro canto, la perdita potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trovi capienza in tale ammontare.

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