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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Soppressione enti, norma interpretativa (articolo 14, comma 15). Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 78/2010, che ha disposto la soppressione di una serie di enti elencati nell'Allegato 2 al medesimo decreto-legge e il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati ad altre amministrazioni. La disposizione in esame chiarisce che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

Spese di giustizia (articolo 37, commi da 6 a 19). Si interviene sulla disciplina del contributo unificato prevista dal Testo unico spese di giustizia (Dpr 115 del 2002), aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l'abrogazione di attuali esenzioni). In particolare: si prevede il contributo unificato per il processo tributario e viene eliminata l'attuale esenzione per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, e per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. Eliminate anche le esenzioni dal pagamento del contributo per il processo esecutivo per consegna e rilascio e dal pagamento del contributo per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi. Vengono dettate poi norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione di queste misure anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Tesoro. Il ministero della Giustizia dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle spese di giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo unificato in base alle risultanze della suddetta relazione. La norma in esame prevede infine la pubblicazione delle sentenze esclusivamente sul sito internet di via Arenula.

Spesometro (articolo 23, comma 41). Si modificano le norme sull'obbligo di comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro (cosiddetto "spesometro"). Per effetto delle modifiche in commento, si stabilisce che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate e che sono soggetti ai predetti obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria devono comunicare all'agenzia delle Entrate le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi.

Stato, crediti privilegiati (articolo 23, commi da 37 a 40). Si modificano alcune previsioni del codice civile al fine di ampliare l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari. A tal fine, i privilegi per i crediti tributari riguardanti le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente, vengono estesi anche alle somme iscritte a ruolo in anni precedenti. Viene poi esteso alle sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette il medesimo privilegio già ora attribuito alle sanzioni in materia di Iva e viene soppressa la previsione che accorda un privilegio speciale sugli immobili siti nel Comune in cui è effettuata la riscossione per le imposte sui redditi immobiliari. Da ultimo, vengono anteposti ai chirografari i crediti per i tributi nel caso vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.

Studi di settore (articolo 23, comma 28). Arrivano nuove norme che puntano: a differire i termini di pubblicazione degli studi di settore; ad aumentare la sanzione per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; a consentire l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati; a modificare il contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi di settore; e, infine, a innalzare del 50 per cento la misura della sanzione minima e massima per l'ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

Taglia procedimenti (articolo 37, commi da 1 a 5). Si parte con la previsione che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno regidere un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con cui sono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno, gli obiettivi di rendimento dell'ufficio e l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, secondo criteri oggettivi e omogenei. Nel programma è dato conto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente, e, in caso di mancato conseguimento, vengono specificate le relative motivazioni. Il programma è trasmesso anche al Csm. Si autorizzano poi i capi degli uffici giudiziari a stipulare convenzioni (a costo zero per l'Erario) con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense. I dottorandi, gli specializzandi e i praticanti assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività e sono tenuti al segreto d'ufficio. Al termine della formazione il magistrato redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita. I dottorandi, gli specializzandi e i praticanti non hanno diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Anche se, viene specificato, il loro rapporto non costituisce ad alcun titolo per l'accesso al pubblico impiego. È consentita la partecipazione alle convenzioni a terzi finanziatori.

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