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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Tassa sui Suv (articolo 23, comma 21). Viene introdotta, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt.

Titoli sequestrati (articolo 10, comma 21). I titoli (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, ecc.) sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o in applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative (cui fa riferimento l'articolo 2 del Dl 143/2008) saranno venduti. La vendita dovrà essere effettuata nel rispetto dei princìpi indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del Dl 78/2010 e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare previsto e nei limiti entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

Trasporto pubblico locale (articolo 21, commi 2 e 3). Disposizioni in materia di risorse statali da destinare al finanziamento del trasporto pubblico locale. Una quota, pari a 314 milioni di euro, delle risorse derivanti dalla normativa prevista in materia di recupero di aiuti di Stato illegittimamente corrisposti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del dl 185/2008 (legge 2/2009), che risulta versata all'entrata del bilancio statale, può essere destinata alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile, fermo restando l'assoggettamento di tale quota ai vincoli del Patto di stabilità interno. A tal fine si prevede l'emanazione di un decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Istituito a decorrere dall'anno 2011, presso il ministero dell'Economia, il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.

Trattamenti pensionistici del personale enti creditizi (articolo 18, comma 10). Norma di interpretazione autentica sul riparto degli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei trattamenti pensionistici del personale di enti pubblici creditizi – nonché dei relativi soggetti in cui gli enti si siano trasformati -, di cui all'articolo 3, comma 2, del Dlgs 357/1990, per il quale fossero previste forme pensionistiche alternative al regime generale Inps. Il comma si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 218/1990 si determina con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.


Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (articolo 21, comma 4, lettera b). Norme relative all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, allo scopo di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2008/2097. Il nuovo testo dispone che l'Ufficio sia dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferirà annualmente al Parlamento sull'attività svolta. Disposizioni sul soggetto preposto all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con Dpcm su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. La proposta di nomina è preventivamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta e possono procedere all'audizione della persona designata. Dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica è incompatibile con incarichi politici elettivi. Non può essere nominato chi è portatore di interessi, di qualunque natura, in conflitto con le funzioni dell'ufficio. Il responsabile dell'Ufficio, a pena di decadenza, non può, direttamente o indirettamente: esercitare attività professionali o di consulenza; essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati; ricoprire altri uffici pubblici; avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.

Under 35, regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (articolo 27). Viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto la platea dei beneficiari del cosiddetto "forfettone" (una tassazione forfettaria del 20% per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30mila euro) è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Nello stesso tempo per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento). Per tali soggetti l'applicazione del nuovo regime dei minimi non potrà eccedere il periodo d'imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l'attività nel 2011. La disposizione viene emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro. Con una norma introdotta nel corso dell'esame al Senato è previsto che il suddetto regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età. Tre le condizioni per accedere al beneficio. La prima, che il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività. Secondo, che l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni. E terzo: nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30mila euro. La norma esonera dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA, quei soggetti che, per effetto di queste disposizioni non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi o ne fuoriescono. In capo a tali soggetti resta comunque l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Tali soggetti, peraltro, sono esentati dall'Irap.

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