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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Benefit: divieto dopo la cessazione dall'ufficio (articolo 4). Divieto di attribuire una serie di benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, dopo la cessazione dall'ufficio. Il divieto riguarda: l'utilizzo di immobili pubblici, anche ad uso abitativo; l'impiego di personale pubblico; l'impiego di mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Con una clausola di salvaguardia, sono escluse dall'applicazione della disposizione, le misure di medesimo contenuto, adottate in attuazione di norme in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale (come le scorte). Il divieto riguarda i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, inclusi quelli assunti in organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, compresi Consigli, Giunte e Presidenti regionali. L'unica eccezione consentita riguarda il trattamento degli ex Presidenti della Repubblica. Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale dovranno limitare nel tempo i suddetti benefici riconosciuti ai rispettivi presidenti dopo la cessazione della carica.

Bingo a distanza (articolo 34, comma 33). Viene istituito il Bingo a distanza, con una aliquota di imposta stabilita al 10% delle somme giocate, diversificandolo dal Bingo "di sala".

Bonus e e stock options (articolo 23, commi 50-bis e 50-ter). Si modifica la disciplina fiscale delle cosiddette stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario, mediante l'aumento della quota di reddito imponibile colpita dall'addizionale nella misura del 10 per cento. Per effetto delle modifiche operate dalla norma in commento per i bonus e le stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (in luogo dell'ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione).

Carburanti, impianti di distribuzione (articolo 28). Si integra la disciplina in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti dettata dal Dlgs 32 del 2008, con cui fu istituito, tra l'altro, presso la Cassa conguaglio Gpl, un Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. L'articolo in esame, in particolare, tende a stimolare e rilanciare il processo di chiusura di impianti di distribuzione marginali. A tal fine è istituito, per 2 anni, un contributo - aggiuntivo rispetto alle tradizionali finalizzazioni del citato Fondo - destinato a incentivare la chiusura di impianti appartenenti a soggetti titolari di non più di 10 impianti, purché non integrati verticalmente nel settore della raffinazione e ad agevolare la chiusura degli impianti anche attraverso un sostegno ad affrontare i costi ambientali di ripristino dei luoghi su cui gli impianti da chiudere insistono. La novità consiste nell'alleggerire (con l'erogazione del contributo ad hoc) gli oneri di ripristino ambientale che gravano su chi chiude un impianto di distribuzione (oneri che spesso disincentivano l'uscita dal sistema diimpianti anche antieconomici); e innalzare da 5 a 10 il numero massimo di impianti che il richiedente, per poter beneficiare del contributo, deve possedere (fermo comunque che tali impianti non devono essere integrativerticalmente nel settore della raffinazione). A queste due finalità aggiuntive è destinata, per il biennio 2012-2013, una quota del 25% delle disponibilità complessive del Fondo. Si punta poi ad assicurare l'effettiva chiusura di tutti gli impianti di distribuzione cosiddetti "incompatibili" e si accelera nel generalizzare l'installazione, in tutti gli impianti di distribuzione di carburanti, di apparecchi per il rifornimento senza servizio con pagamento anticipato (cosiddetto self service). La relazione tecnica chiarisce che tra le finalità di questo intervento, oltre a quelle già esplicitate dalla norma, rientra anche quella di diffondere una modalità di rifornimento più economica per gli utenti. A tal fine l'esistenza, in ogni impianto, di apparecchi per il rifornimento "fai da te" diviene un obbligo, cui gli impianti già esistenti devono adeguarsi entro un anno pena una sanzione amministrativa da mille a 5mila euro ogni mese di ritardo. È vietata la previsione "specifici vincoli" all'utilizzo di apparecchiature self service durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, purché siano presenti il titolare della licenza di esercizio dell'impianto o suoi dipendenti. La norma disciplina anche l'allargamento dell'offerta merceologica "non oil" presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ammettendo la vendita, presso tali impianti, anche di alimenti e bevande, quotidiani e periodici e pastigliaggi. Tali attività commerciali si aggiungono alla possibilità, già oggi prevista, di svolgere presso gli impianti di distribuzione carburanti anche attività di autolavaggio e di ordinaria e minuta manutenzione/riparazione di veicoli e motore. Si pongono infine le premesse per un nuovo e più articolato regime dei rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione carburanti. La norma in esame prevede la possibilità di adottare, per l'approvvigionamento di carburanti presso gli impianti di distribuzione, in alternativa agli attuali contratti di fornitura o di somministrazione, anche forme contrattuali nuove da definire. La norma cioè non stabilisce direttamente il nuovo tipo contrattuale, ma ne rimette la definizione ad accordi interprofessionali tra le associazioni nazionali più rappresentative dei titolari e dei gestori di impianti. Inoltre, in ottica di controllo, adeguata pubblicizzazione e tutela della parte potenzialmente più debole costituita dai gestori, si stabilisce che i nuovi modelli contrattuali dovranno comunque assicurare ai gestori condizioni contrattuali eque e non discriminatorie e che potranno essere concretamente adottati dagli operatori solo dopo il deposito presso il ministero dello Sviluppo economico (che ne curerà la pubblicazione).

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