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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (articolo 16, commi da 4 a 6). Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, sono autorizzate ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Le eventuali economie aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente dall'articolo 12 (in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dal presente articolo 16 possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale di cui all'articolo 19 del Dlgs 150/2009. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le eventuali economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione e i conseguenti risparmi. I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio del ministri e i ministeri la verifica viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, per il tramite, rispettivamente, dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e degli uffici centrali di bilancio e dal Dipartimento della funzione pubblica. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, effetti di pronunce giurisdizionali (articolo 16, commi 7 e 8). Qualora, per qualsiasi ragione, compresa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti alle disposizioni previste all'articolo 9, commi 2 e 22, del Dl 78/2010, i medesimi effetti finanziari sono recuperati con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni. Disciplinato il caso in cui venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni sulla base delle quali pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, abbiano adottato provvedimenti in materia di personale, quali inquadramenti, promozioni e assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato. In tal caso: il provvedimento in questione è nullo di diritto; viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale; il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli. Fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del Codice civile in relazione alle prestazioni eseguite.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, controlli sulle assenza per malattia dei pubblici dipendenti (articolo 16, commi 9 e 10). Modifiche all'articolo 55-septies, del Dlgs 165/2001. In particolare si prevede che le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Inoltre, il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Un decreto ministeriale determina le fasce orarie di reperibilità e il regime delle esenzioni dalla reperibilità. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. La disciplina è estesa anche al personale non contrattualizzato indicato all'articolo 3 del Dlgs 165/2001 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dal personale militare e Forze di polizia di Stato, dal personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia).

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