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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, risoluzione unilaterale del contratto di lavoro al compimento di 40 anni di anzianità contributiva (articolo 16, comma 11). In caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall'esercizio della facoltà prevista all'articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008, la pubblica amministrazione non deve fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Contenzioso previdenziale e assistenziale (articolo 38). Arrivano nuove disposizioni per ridurre (la mole) e accelerare (la durata) del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale. In primo luogo si prevedono una serie di interventi normativi volti a realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e a favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, e a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale contenendone la durata. Si prevede in particolare l'estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'Inps di valore non superiore a 500 euro, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate. Si ritocca poi il codice di procedura civile introducendo il nuovo articolo 445-bis, ovvero un'ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità. La nuova disposizione - che si applica dal 1° gennaio 2012 - stabilisce che, con riferimento alle predette controversie, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al Tribunale del circondario di residenza dell'attore una istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede secondo le disposizioni sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in quanto compatibili, e secondo le previsioni inerenti consulenza tecnica d'ufficio. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice può omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Arriva poi l'obbligo per il ricorrente (ai fini della liquidazione delle spese processuali) di indicare (a pena di inammissibilità) nel ricorso l'importo (il valore) della prestazione dedotta in giudizio. Si prevede inoltre l'utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità per il pagamento delle somme dovute dagli enti previdenziali a favore dei procuratori legali legalmente costituiti. Da segnalare infine che la norma in esame riformula la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'Inps per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate. Gli elenchi in oggetto riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. La nuova disciplina prevede che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, l'elenco annuale nominativo dell'Inps sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successive alla suddetta pubblicazione, l'Inps provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

Conto di disponibilità (articolo 22). Interventi in materia di programmazione dei flussi di cassa finalizzati a migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili).

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