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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Definanziamento delle leggi di spesa non utilizzate nell'ultimo triennio (articolo 10, comma 7). Definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2008, 2009 e 2010, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati. Queste autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun ministero, con Dpcm su proposta del ministro dell'Economia, entro il 30 settembre 2011, successivamente, quindi, alla definizione degli stanziamenti suddetti in sede di consuntivo 2010. Nel Dpcm saranno indicate anche le effettive disponibilità finanziare esistenti per l'anno 2010, per ciascuna autorizzazione legislativa, alla data di entrata in vigore del provvedimento. Le disponibilità finanziarie, come individuate dal Dpcm, sono destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, previa rassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato.

Dismissioni partecipazioni pubbliche (articolo 29, comma 1-ter). Si prevede che entro il 31 dicembre 2013, il Tesoro, previo ok del consiglio dei ministri, approvi uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali. I programmi, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite con uno o più decreti di via XX Settembre, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il ministro dell'Economia riferisce sullo stato di attuazione delle procedure di dismissione in esame entro il 30 giugno di ogni anno.

Disposizioni in materia di impegni di spesa (articolo 10, commi 11-13). Obbligo per gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate di verificare, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata che, ai sensi della legge di contabilità (articolo 34, comma 2, legge 196/2009) deve essere a esso sottostante, identificando l'atto o il contratto cui da consegue l'obbligo dello Stato e il conseguente diritto di terzi. Il ministro dell'Economia- in presenza di uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti - previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da pubblica in Gazzetta ufficiale, può disporre la limitazione: all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato. Il blocco può essere disposto entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio. In caso di scostamento il ministro dell'Economia può disporre, con proprio decreto, sentito il ministro vigilante, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco degli enti appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione redatto dall'Istat, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità, la 196/2009.

Disposizioni finanziarie (articolo 40). Previste norme per la copertura finanziaria dell'intera manovra. Tra le tante, si prevede in particolare l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 835 milioni per il 2011, e di 2.850 milioni per il 2012. Contestualmente, la disposizione prevede che l'incremento della dotazione relativa all'anno 2012 del suddetto Fondo sia destinato all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo. Si dispone poi la riduzione del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Ma attenzione: questa misura non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione delle norme sulla conservazione dei residui di stanziamento (articolo 10, commi 8-10). Disposizioni modificative della disciplina sui termini di perenzione dei residui e della procedura di ricognizione annuale degli stessi, nonché abrogazioni di norme che dispongono la conservazione in deroga dei residui di stanziamento. Dispone la riduzione del termine per la perenzione dei residui passivi propri di conto capitale e di alcuni residui passivi di parte corrente. Viene ridotto da tre a due anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (ossia il termine di iscrizione in bilancio delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti, i cosiddetti residui), analogamente a quanto già previsto per i residui passivi di parte corrente. Prevista la soppressione della disposizione che consentiva, per i residui di spese correnti concernenti spese per lavori, forniture e servizi, di essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento. Anche per tali residui, pertanto, il termine di perenzione viene portato a due anni. Modificata la disciplina (articolo 3, comma 39, della Finanziaria 2008, legge 244/2007, che reca le modalità di quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare a seguito di apposito programma di ricognizione, e le modalità di successivo utilizzo.

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