House Ad
House Ad
 

Rifinanziato il fondo per le infrastrutture

Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 30 maggio 2010 alle ore 08:07.

Concludiamo la pubblicazione
della bozza del decreto legge
recante «Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica».
Il provvedimento, in attesa
delle correzioni formali
e di coordinamento,
è stato licenziato il 25 maggio
dal Consiglio dei ministri.
Attenzione: trattandosi di una bozza, la numerazione dei singoli commi e degli allegati (è stata mantenuta quella dell'originale) a volte non è sequenziale. Le precedenti puntate sono state pubblicate sul Sole 24 Ore
il 28 e il 29 maggio
ARTICOLO 42
Reti di imprese
1. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti a una delle reti di imprese di cui al l'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza a una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del direttore del l'agenzia delle Entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle imprese appartenenti a una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'Abi nei termini definiti con decreto del ministro del l'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 43
Zone a burocrazia zero
1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1, istituite in aree non soggette a vincolo con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'Interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente dal Prefetto, titolare dell'Ufficio territoriale di governo, ovvero dal Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Prefetto competente, ovvero al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;

L’articolo continua sotto

 

b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera Cipe dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, nonché in quella dell'Aquila individuata con deliberazione del Cipe assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione e attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.
ARTICOLO 44
Incentivi per il rientro in Italia
di ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza al l'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
ARTICOLO 45
Abolizione obbligo
di ritiro dell'eccesso di offerta
di certificati verdi
1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 15, comma 1, del decreto del ministro dello Sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.
ARTICOLO 46
Rifinanziamento
del fondo infrastrutture
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei contratti di mutuo comunicano al ministero dell'Economia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del ministro del l'Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del ministro del l'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento del Mose, nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.
ARTICOLO 47
Concessioni autostradali
1. All'articolo 8-duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. - La società Anas Spa entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il ministro dell'Economia e delle finanze, anche nell'esercizio dei poteri dell'azionista, impartisce direttive ad Anas Spa in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, nonché alla quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1977, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a titolo di anticipo del valore della concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato, nonché le modalità di restituzione allo Stato dei contributi pubblici erogati per la realizzazione del l'infrastruttura».
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «la società Autostrada del Brennero Spa» sono sostituite dalle seguenti: «la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie» sono aggiunte le parole: «nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona»;
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta»;
d) al terzo periodo le parole: «dalla società Autostrada del Brennero Spa entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione del l'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le parole «con decreto del ministro dei Lavori pubblici d'intesa con il ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti «con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del Cipe attestato dal concedente dandone comunicazione al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
ARTICOLO 48
Disposizioni in materia
di procedure concorsuali
1. Dopo l'articolo 182-ter del Rd 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni è inserito il seguente: «articolo 182-quater (Disposizioni in tema di crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione del l'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.».
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del Rd 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa.
Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.».
3. Dopo l'articolo 217 del Rd 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni è inserito il seguente:
«217-bis (esenzioni dai reati di bancarotta)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).».
ARTICOLO 49
Disposizioni in materia
di conferenza di servizi
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i comuni concordano con i soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del ministero per i Beni e le attività culturali.
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (Vas), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della Via, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
c) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di Via statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Dlgs n. 152/2006; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
d) Il comma 7 è sostituito dal seguente: «Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di Via, Vas e Aia, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.»;
e) il comma 9 è soppresso.
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dal l'articolo 26 del Dlgs n. 152/2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la regione o le regioni e le province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate».
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
ARTICOLO 50
Censimento
1. È indetto il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al regolamento (Ce) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del Dlgs n. 322/89 l'Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel piano generale di censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del Dlgs n. 322/89, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. L'Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:
a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la conferenza unificata, sentito il ministero dell'Economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica e il ministero dell'Economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del Dlgs 196/2003, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del Sistan, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d'intesa con il ministero dell'Interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal piano generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del patto anche le risorse trasferite dall'Istat.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, l'Istat, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l'Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al dipartimento della funzione pubblica ed al ministero dell'Economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
Nelle more dell'adozione del piano generale di censimento di cui al comma 2, l'Istat provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'Istat stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all'Istat. Il ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. L'Ina promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'Ina con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dall'Istat e dalle regioni e province autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l'Istat organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (Ce) n. 1166/2008 del parlamento europeo e del consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto protocollo, secondo il piano generale di censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal piano generale di censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;
c) l'Istat, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'Istat è data apposita comunicazione al dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'Economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'Istat provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
Continua u pagina 24

u Continua da pagina 23
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero all'esito del riordino previsto dall'articolo 7 nonché dell'applicazione dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito all'Istat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.
ARTICOLO 51
Semplificazione dell'installazione
di piccoli impianti
di distribuzione di gas naturale
1.L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 e in coerenza con gli effetti di cui al comma 5, da presentare al comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del ministro dell'Interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell'autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «sessanta», sono sostituite dalle seguenti: «centoventi».
ARTICOLO 52
Fondazioni bancarie
1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal Titolo II del libro primo del Codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al ministero dell'Economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal ministero dell'Economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo.
ARTICOLO 53
Contratto alla tedesca
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
ARTICOLO 54
Expo
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 6-quinquiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 Spa è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 Spa sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 Spa, senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.
3. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 Spa e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla presidenza del Consiglio dei ministri, al ministero dell'Economia e delle finanze e al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. ALLEGATO 3
Articolo 6, comma 7
1. Fondazione Alcide de Gasperi.
2. Cime Consiglio italiano per il movimento europeo.
3. Centro studi americani.
4. Associazione giovanile musicale Agimus.
5. Ente nazionale assistenza magistrale Enam.
6. Fondazione "Guido d'Arezzo".
7. Fondazione italiana per la musica antica.
8. Centro italiano di ricerche aerospaziali Cira Spa.
9. Istituto italiano di studi germanici.
10. Ente geopantologico di Pietraroia.
11. Parco geominerario.
12. Riserva naturale dello stato Isola di Vivara.
13. Associazione italiana combattenti e reduci.
14. Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna.
15. Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini.
16. Federazione italiana volontari della libertà.
17. Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.
18. Associazione nazionale "Nastro Verde".
19. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
20. Comitato nazionale per il centenario della nascita di Cesare Pavese.
21. Comitato nazionale Un secolo di fumetto italiano.
22. Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Massaja.
23. Comitato nazionale per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano.
24. Comitato nazionale per le celebrazioni del millenario della Basilica di Torcello.
25. Comitato nazionale "I Trattati di Roma".
26. Comitato nazionale per le celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili.
27. Comitato nazionale per le celebrazioni del 550° anniversario della nascita di Bernardino di Betto detto il Pinturicchio.
28. Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Soldati.
29. Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario di Casa Ricordi.
30. Comitato nazionale le "Autonomie Locali".
31. Allegorein.
32. Accademia medica di Roma.
33. Accademia Angelica Costantiniana.
34. Accademia nazionale di Agricoltura.
35. Accademia filarmonica di Bologna.
36. Associazione nazionale funzionari direttivi.
37. Associazione per la riforma dello Stato.
38. Associazione romana amici della musica - Aram.
39. Associazione fondo Alberto Moravia.
40. Associazione liberi scrittori italiani.
41. Associazione Don Giuseppe De Luca - Roma.
42. Centro di cultura scientifica Alessandro Volta.
43. Centro italiano di ricerche e informazione, eccetera - Ciriec.
44. Centro per la cultura d'impresa.
45. Centro di iniziativa e ricerca sul sistema - Cirses.
46. Fondazione Bettino Craxi.
47. Fondazione Guido D'Arezzo - Arezzo.
48. Fondazione Maria e Goffredo Bellonci - Roma.
49. Fondazione nazionale Carlo Collodi - Pescia.
50. Fondazione Ugo Spirito - Roma.
51. Istituto accademico di Roma.
52. Istituto di studi filosofici.
53. Istituto nazionale tostiano
54. Istituto di storia e arte del Lazio meridionale - Biblioteca Gm Longhi.
55. Istituto Domus Mazziniana - Pisa.
56. Istituto internazionale di storia economica Francesco Datini - Prato.
57. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea - Roma.
58. Istituto Domus Galilaeana - Pisa.
59. Società tarquiniense di arte e storia.
60. Società storia patria Puglie.
61. Società reggiana studi storici.
62. Società dalmata storia patria.
63. Società nazionale di scienze lettere ed arti - Napoli.
64. Unione giuristi cattolici italiani.
65. Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in Roma.
66. Accademia degli Incamminati - Modigliana.
67. Accademia dei Concordi - Rovigo.
69. Accademia dei Fisiocritici - Siena.
70. Accademia delle scienze del l'istituto di Bologna - Bologna.
71. Accademia delle scienze di Ferrara - Ferrara.
72. Accademia delle Scienze di Torino - Torino.
73. Accademia di Storia dell'arte sanitaria - Roma.
74. Accademia di studi italo - tedeschi - Merano.
75. Accademia etrusca di Cortona.
76. Accademia delle arti e del disegno - Firenze.
77. Accademia galilaeana di scienze lettere ed arti in Padova - Padova.
78. Accademia italiana della cucina - Milano.
79. Accademia italiana di scienze forestali - Firenze.
80. Accademia Lancisiana - Roma.
81. Accademia ligure di scienze e lettere - Genova.
82. Accademia lucchese di scienze lettere arti - Lucca.
83. Accademia marchigiana di scienze lettere e arti - Ancona.
84. Accademia nazionale delle scienze detta dei XL - Roma
85. Accademia nazionale di san Luca - Roma.
86. Accademia nazionale di scienze lettere e arti di Modena - Modena.
87. Accademia nazionale di scienze lettere e arti di Palermo - Palermo.
88. Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere e arti - Mantova.
89. Accademia olimpica - Vicenza.
90. Accademia properziana del Subasio - Assisi.
91. Accademia pugliese delle scienze - Bari
92. Accademia Raffaello - Urbino.
93. Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze - Arezzo.
94. Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria" - Firenze.
95. Associazione centro studi Feliciano Rossitto - Ragusa.
96. Associazione "Roma nel Rinascimento" - Roma.
97. Associazione malacologica internazionale - Ami - Roma.
98. Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia - Roma.
99. Associazione per l'economia della cultura - Roma.
100. Ateneo di Brescia accademia di scienze lettere e arti - Onlus - Brescia.
101. Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo - Bergamo.
102. Ateneo Veneto - Venezia.
103. Biblia - Onlus - Settimello.
104. Centro "Pio Rajana" centro di studi per la ricerca letteraria linguistica e filologica - Roma.
105. Centro Camuno di studi preistorici - Capo di Ponte.
106. Centro di cultura di storia amalfitana - Amalfi.
107. Centro di iniziativa giuridica "Piero Calamandrei" - Roma.
108. Centro di studi sulla cultura e l'immagine di Roma - Roma.
109. Centro internazionale di etnostoria - Palermo.
110. Centro italiano di studi sul basso medioevo - Accademia tudertina - Todi.
111. Centro studi sul classicismo - San Gimignano.
112. Centro internazionale di studi rosminiani - Stresa.
113. Centro internazionale per lo studio dei papiri ercolanesi - Napoli.
114. Centro nazionale di studi leopardiani - Recanati.
115. Centro ricerche archeologiche e scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia - Torino.
116. Centro studi Piero Gobetti - Torino.
117. Centro universitario europeo per i beni culturali Onlus - Ravello.
118. Ente nazionale Giovanni Boccaccio - Firenze.
119. Essmoi - Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani (ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano) - Roma.
120. Fondazione Domus Galilaeana - Pisa.
121. Fondazione "Casa di Oriani" - Ravenna.
122. Fondazione Casa Buonarroti - Firenze.
123. Fondazione "Biblioteca Benedetto Croce" - Napoli.
124. Fondazione centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" - Vicenza.
125. Fondazione "Centro studi filosofici di Gallarate" - Padova.
126. Fondazione "Remo Orseri per la collaborazione culturale fra i popoli" - Roma.
127. Fondazione accademia musicale Chigiana - Siena.
128. Fondazione Adriano Olivetti - Roma.
129. Fondazione archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico - Roma.
130. Fondazione Arena di Verona.
131. Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori - Milano.
132. Fondazione artistica Poldi Pezzoli - Onlus - Milano.
133. Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti - Brescia.
134. Fondazione Carlo Donat - Cattin - Torino.
135. Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea - Cdec-Onlus - Milano.
136. Fondazione centro nazionale di studi manzoniani - Milano.
137. Fondazione "Centro sperimentale di cinematografia" (così modificata la denominazione della Fondazione Scuola nazionale di cinema con Dlgs 22 gennaio 2004, n.32).
138. Fondazione centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo - San Miniato.
139. Fondazione civico museo biblioteca attore teatro stabile di Genova - Genova.
140. Fondazione Claudio Monteverdi - Cremona.
141. Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo - Bologna.
142. Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi - Firenze.
143. Fondazione Ezio Franceschini - Onlus - Firenze.
144. Fondazione "Festival dei Due Mondi di Spoleto".
145. Fondazione Giacomo Brodolini - Roma.
146. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - Milano.
147. Fondazione Gioacchino Rossini - Pesaro.
148. Fondazione Giorgio Cini - Venezia.
149. Fondazione Giulio Pastore - Roma.
150. Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" - Gardone Riviera.
151. Fondazione Ing. Carlo Maurilio Lerici - Roma.
152. Fondazione istituto Gramsci - Onlus - Roma.
153. Fondazione istituto nazionale del dramma antico - Roma.
154. Fondazione istituto nazionale di studi sul Rinascimento - Firenze.
155. Fondazione istituto nazionale di studi verdiani - Parma.
156. Fondazione istituto piemontese Antonio Gramsci - Torino.
157. Fondazione istituto storico "Giuseppe Siotto" - Cagliari.
158. Fondazione istituto italiano per la storia della musica - Roma.
159. Fondazione "La Triennale di Milano" - Milano.
160. Fondazione "La Quadriennale di Roma" - Roma.
161. Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco - Roma.
162. Fondazione "Liberal" - Roma.
163. Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (costituita con legge 11 novembre 2003, n. 310).
164. Fondazione Luigi Einaudi - Torino.
165. Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia - Roma.
166. Fondazione Museo Stibbert - Onlus - Firenze.
167. Fondazione Napoli Novantanove - Onlus - Napoli.
168. Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII - Bologna.
169. Fondazione Palazzo Coronini Cronberg - Gorizia.
170. Fondazione Pietro Nenni - Roma.
171. Fondazione Rosselli - Torino.
172. Fondazione Scientifica Querini Stampalia - Onlus - Venezia.
173. Fondazione Spadolini Nuova Antologia - Firenze.
174. Fondazione Stauros Italiana - San Gabriele -Isola Abruzzo del Gran Sasso.
175. Fondazione Studi Storici Filippo Turati - Onlus - Firenze.
176. Fondazione Ugo da Como - Lonato.
177. Fondazione Ugo e Olga Levi Centro di cultura musicale superiore Onlus - Venezia.
178. Fondazione Università Internazionale dell'Arte - Uia - Firenze.
179. Fondazione Valentino Bucchi - Roma.
180. Fondazione Verga - Catania.
181. Gabinetto scientifico letterario "G.P. Vieusseux" - Firenze.
182. Giunta centrale per gli studi storici - Roma.
183. Istituto Abbatia Sancte Marie de Morimundo.
184. Istituto Alcide Cervi - Reggio Emilia.
185. Istituto di studi pirandelliani e sul teatro contemporaneo - Roma.
186. Istituto di studi storici postali - Prato.
187. Istituto e museo di storia della scienza - Firenze.
188. Istituto internazionale di studi liguri - Bordighera.
189. Istituto internazionale Jacques Maritain - Roma.
190. Istituto italiano di numismatica - Roma.
191. Istituto italiano di preistoria e protostoria - Firenze.
192. Istituto italiano di studi storici - Napoli.
193. Istituto italiano per la storia antica - Roma.
194. Istituto lombardo - accademia di scienze e lettere - Milano.
195. Istituto Luigi Sturzo - Roma.
196. Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte - Roma.
197. Istituto nazionale di studi etruschi ed italici - Firenze.
198. Istituto nazionale di studi romani - Onlus - Roma.
199. Istituto nazionale di urbanistica - Roma.
200. Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia - Milano.
201. Istituto per la scienza del l'amministrazione pubblica - Isap - Milano.
202. Istituto per la storia del risorgimento italiano - Roma.
203. Istituto per la storia dell'arte lombarda - Onlus - Milano.
204. Istituto per la storia del l'azione cattolica e del movimento cattolico in Italia "Paolo VI" - Roma.
205. Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia - Taranto.
206. Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa - Onlus - Vicenza.
207. Istituto storico italiano per il Medioevo - Roma.
208. Istituto storico lucchese - Lucca.
209. Istituto veneto accademia di scienze lettere ed arti - Venezia.
210. Opera di Dante - Ravenna.
211. Osservatorio parlamentare - Roma.
212. Pro Civitate Christiana - Assisi.
213. Scuola archeologica italiana di Atene - Roma.
214. Società chimica italiana - Roma.
215. Società dantesca italiana - Firenze.
216. Società di studi valdesi - Torre Pellice.
217. Società entomologica italiana - Genova.
218. Società europea di cultura - Seci - Venezia.
219. Società filologica friulana - Udine.
220. Società geografica italiana - Roma.
221. Società internazionale di studi francescani - Assisi.
222. Società internazionale per lo studio del medioevo latino (Sismel) - Onlus - Impruneta.
223. Società italiana di statistica - Roma.
224. Società italiana per il progresso delle scienze - Roma.
225. Società per le belle arti ed esposizione permanente - Milano.
226. Unione accademica nazionale - Roma.
227. Opera nazionale "Montessori" - Roma.
228. Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo.
229. Casa militare Umberto I.
230. Fondazione museo internazionale delle ceramiche di Faenza - Mic.
231. Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia "L. da Vinci".
232. Centro internazionale di radiocomunicazioni mediche (Cirm), istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1935, n. 16.
u 3- Fine
Le precedenti puntate sono state pubblicate sul Sole 24 Ore
il 28 e il 29 maggio