Il Sole 24 Ore
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Eccessiva onerosità


Secondo l'articolo 1467 del Codice civile, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La conseguenza può essere modificata se le parti concordano per un cambiamento delle condizioni contrattuali

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