L'interpello ordinario (articolo 11 dello Statuto) consiste nella facoltą concessa al contribuente di porre quesiti all'agenzia delle Entrate, se esistono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale su casi concreti e personali. L'interpello per il regime di attrazione europea consiste, invece, in un accordo preventivo con l'agenzia delle Entrate sulle regole di determinazione della base imponibile estera, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'impresa non residente per accedere al regime di favore
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