Il contribuente che ricorre contro un avviso di accertamento o una cartella di pagamento puņ chiedere alla Commissione tributaria provinciale di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto se puņ derivargli un danno grave e irreparabile. Se il giudice decide per la sospensiva, gli effetti durano fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado
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