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Il governo approva il bail-in - La regìa affidata a Bankitalia

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Il governo approva il bail-in - La regìa affidata a Bankitalia

Sul filo di lana (le norme sul bail in entrano in vigore in tutto il Continente il primo gennaio 2016) il governo italiano ha approvato ieri le nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie, sotto forma di un decreto attuativo della direttiva europea e di una serie di disposizioni di modifica del Testo unico bancario.

Viene così introdotto anche nel nostro Paese l'istituto del “salvataggio interno” in base al quale gli oneri del salvataggio di una banca gravano in primo luogo sugli azionisti e poi, a seguire, su chi possiede obbligazioni, fino ad arrivare ai grandi correntisti (è interessata l'eccedenza sui 100mila euro, che invece, in caso di crisi, sono tutelati dal Fondo di garanzia dei depositi).

Il bail in di una banca si verifica quando l'azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite e non si voglia seguire la strada della liquidazione. La nuova normativa individua la Banca d'Italia come autorità di risoluzione e ne disciplina poteri e funzioni. Bankitalia deve tra l'altro predisporre, al fine di definire ex ante per ogni banca o gruppo le possibili modalità di gestione di un eventuale dissesto, dei piani di risoluzione, nei quali sono individuate le misure da adottare nell'eventualità di una crisi.

Qualora si profili questo rischio, le procedure giuridiche attivabili per gestire la crisi saranno d'ora in poi tre: la liquidazione coatta amministrativa, la riduzione o la conversione in azione degli strumenti di capitale (il cosiddetto write-down) e la risoluzione. Quest'ultima ha per obiettivi la continuità delle funzioni essenziali di una banca, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela.

Per attuare il programma di risoluzione, Bankitalia potrà nominare un commissario speciale e nel corso del programma potranno 1) essere cedute in tutto o in parte a un privato le azioni dell'intermediario a risoluzione; 2) potrà essere creato un ente- ponte o bridge bank a cui potranno essere ceduti in blocco i beni e i rapporti giuridici dell'intermediario in risoluzione, quando le condizioni di mercato non permettono di trovare subito un acquirente privato. Infine, 3) potrà essere creata una società veicolo per la gestione delle attività (la cosiddetta bad bank) a cui conferire alcuni beni dell'intermediario, per amministrarli e massimizzarne il valore di lungo periodo.

Tra i principi base di questa nuova disciplina, oltre all'ordine gerarchico di chi è chiamato a sopportare le perdite, c'è quello per cui nessun azionista e creditore deve sopportare perdite maggiori di quelle che subirebbe se ci fosse una liquidazione coatta amministrativa( è il principio del no creditor worse off). Inoltre , come si diceva, i depositi protetti non subiscono perdite, ossia i depositi fino a 100 mila euro non possono essere assoggettati a bail-in.

Sono escluse dal bail in anche le passività garantite e le passività interbancarie con scadenza originaria inferiore a sette giorni. È poi prevista per la Banca d'Italia la possibilità di escludere eccezionalmente, in tutto o in parte, dall'applicazione del bail in ulteriori passività, sempre che sia effettuato un bail in pari ad almeno l'8 per cento del totale passivo: in questo caso, il costituendo Fondo nazionale di risoluzione, alimentato da contributi delle banche, potrà intervenire per coprire il relativo fabbisogno di capitale, con una contribuzione che non potrà eccedere il 5 per cento del totale passivo.

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