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Dal 1° gennaio la banca in difficoltà potrà attingere (in…

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LA RIFORMA DEL «BAIL-IN»

Dal 1° gennaio la banca in difficoltà potrà attingere (in casi estremi) dal conto corrente. Come tutelarsi

A partire dal 1° gennaio 2016, anche in Italia sarà applicata la direttiva Brrd (Bank recovery and resolution directive). È la direttiva europea del cosidetto bail-in che cambia radicalmente il paradigma del correntista bancario che, in caso di difficoltà finanziarie dell’istituto, può diventare compartecipe delle perdite. Prima di questa direttiva la prassi ha portato a utilizzare il meccanismo del bail-out. In caso di salvataggio di una banca sono intervenuti gli Stati e quindi indirettamente tutti i contribuenti (che hanno pagato attraverso l’aumento delle tasse il surplus di deficit necessario per salvare l’istituto). Questo ha contribuito, ad esempio, a far aumentare tra il 2008 e il 2012 il debito/Pil dell’Eurozona oltre l’80 per cento.

Adesso l’Eurozona, tramite la nuova direttiva, intende cambiare modus operandi: se una o più banche sono in difficoltà non sono gli Stati a doverle salvare (e quindi in via indiretta i contribuenti attraverso più tasse) ma direttamente chi ha un rapporto con quell’istituto e cioè azionisti, obbligazionisti e correntisti.

Ovviamente si tratta di casi estremi, ma è meglio fare chiarezza riassumendo i contenuti della riforma che è ancora in corso di approvazione e pertanto potrebbe essere soggetta a delle limature. Il testo del decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 10 settembre e ora è tornato alle Camere. Lo stesso Giuseppe Vegas, presidente della Consob, ha detto che il testo è da rivedere sul punto della trasparenza.

È bene precisare che i correntisti non saranno i primi della lista a finire nella ruota dell’eventuale piano di salvataggio dell’istituto. In prima linea ci sono gli azionisti, cioè coloro che hanno comprato azioni della banca e che le detengono in portafoglio. Se l’intervento “ai danni” degli azionisti non bastasse a rimettere in sesto i conti si passa agli obbligazionisti, a coloro che hanno in portafoglio obbligazioni emesse dallo stesso istituto. E qui c’è un’ulteriore distinzione: vengono prima i possessori di obbligazioni subordinate (una categoria di bond più rischiosa) e poi i possessori di obbligazioni (sempre emesse dalla stessa banca in difficoltà) della categoria senior (un po’ meno rischiosa). Se questi interventi non dovessero bastare, solo allora si potrà intervenire sulla liquidità disponibile in conto corrente. Ma solo per la parte che eccede i 100mila euro.

Fino a 100mila euro c’è infatti la garanzia dal fondo di tutela dei depositi interbancari. È utile sapere che la copertura del fondo di tutela opera per correntista e per istituto. Questo significa che, nel caso di un conto cointestato tra marito e moglie, l'assicurazione copre fino a 200mila euro, mentre se il risparmiatore possiede una pluralità di conti presso la stessa banca il risarcimento massimo ottenibile è sempre di 100mila euro.

Se invece un correntista ha più conti presso diverse banche, rischia solo per la somma eccedente i 100mila euro del conto della banca in difficoltà. La liquidità presso un’altra banca presso cui ha il conto e che non è difficoltà non viene ovviamente toccata.

Un’altra importante precisazione: i titoli finanziari e i prodotti di investimento e non legati alla banca in difficoltà ma posseduti nel deposito titoli della stessa banca non rientrano nel piano di salvataggio e non vengono toccati, perché in quel caso la banca in difficoltà offre solo la funzione di custodia titoli.

twitter.com/vitolops

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