Finanza & Mercati

La miopia Ue e i toni da abbassare

  • Abbonati
  • Accedi
l’analisi

La miopia Ue e i toni da abbassare

Il capo della vigilanza della Banca d'Italia lo ha ricordato ieri. In Italia, ha spiegato, la funzione preventiva dei fondi di garanzia dei depositanti è stata la linea portante della soluzione delle crisi delle aziende di credito, dall'approvazione delle Legge Bancaria, nel 1936 a oggi. In pratica, l'azione di prevenzione condotta attraverso il Fondo interbancario di garanzia ha permesso di tenere insieme più esigenze. Ed è anche questa chiave di lettura che può aiutare a leggere il caso del pensionato suicida, una vicenda drammatica che fa capire come, sulla questione bancaria, oggi serva ragionevolezza e l'impegno da parte di tutti ad abbassare i toni.

Tornando al Fondo interbancario di garanzia, esso ha permesso di sostentare al massimo il principio di continuità aziendale, ha protetto il risparmio, tutelato le funzioni essenziali delle banche. «Esso ha realizzato in sintesi - è la conclusione di Bankitalia - i medesimi obiettivi che sono alla base della normativa europea». E, aspetto ancor più importante, lo ha fatto senza che i risparmiatori italiani perdessero una lira o un euro, in relazione a crisi, anche gravi, di singoli intermediari.
Del fondo interbancario, come si sa, fanno parte obbligatoriamente tutte le banche che hanno forma di società per azioni (tranne le Bcc che aderiscono al fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo). Vi partecipano anche, su base volontaria, le succursali di banche comunitarie che operano in Italia e, per obbligo, le banche extracomunitarie attive in Italia che non partecipano a un altro sistema di garanzia estero considerato equivalente.

Senonché questa volta, nel caso del salvataggio delle quattro aziende di credito deciso il 22 novembre scorso, non è stato possibile far ricorso a quello che è lo strumento storico della tradizione italiana di prevenzione delle crisi, per un “equivoco” con Bruxelles. Per l'Italia, infatti, il Fondo interbancario di tutela dei depositi è, a tutti gli effetti, uno strumento privatistico d'intervento.
Per questo, nei mesi scorsi, le autorità italiane avevano suggerito alla Commissione Europea soluzioni simili a quelle che negli anni passati avevano rappresentato la via maestra. Soluzioni che, attraverso l'intervento finanziario del Fondo di garanzia sui depositi, avrebbero facilitato l'acquisizione delle aziende di credito in amministrazione straordinaria da parte di altre banche.
Non c'è stato niente da fare, perché, per la Dg Competition di Bruxelles, il Fondo interbancario è uno strumento pubblico, dunque comporta implicitamente l'apertura di una procedura per aiuto di Stato.

La soluzione adottata è stata quindi la sola che fosse compatibile con le nuove norme sugli aiuti di Stato, che sono divenute più restrittive a partire dall'agosto del 2013.
Si potrebbe osservare che quello adottato da Bruxelles nel caso delle quattro banche italiane è un modo singolare di valutare una prassi che non ha mai comportato aggravi per i contribuenti. Tanto più singolare, si potrebbe aggiungere, in quanto sino al 2014 gli aiuti di Stato autorizzati e concessi alle banche in giro per l'Europa sono stati decisamente ingenti (basti pensare ai 238 miliardi di euro concessi alla Germania).
Detto tutto questo, con la nuova cultura delle risoluzioni bancarie di modello europeo, che dal primo gennaio 2016 prevede anche il bail in, occorrerà comunque imparare a convivere. E se ha certamente un senso che il Governo ragioni oggi su come dare un aiuto di tipo assistenziale a chi si è trovato di colpo di fronte al baratro della miseria per un investimento sbagliato, servirà certamente anche una forte azione di educazione finanziaria.
Si tratta infatti di spiegare ai risparmiatori italiani che le obbligazioni subordinate sono dei titoli il cui rimborso, in caso di default dell'emittente, è, per l'appunto, “subordinato” a tutte le altre ragioni di credito, privilegiate e chirografarie e che precede soltanto quello eventuale al capitale di rischio degli azionisti.
E la nuova normativa europea, nata per evitare che in futuro a pagare il conto più salato in caso di crisi bancaria siano i contribuenti, prevede che in caso di salvataggi bancari devono essere lasciati fuori sia gli azionisti che gli obbligazionisti subordinati, proprio perché queste due categorie condividono il rischio d'impresa.
Oggi è dunque ragionevole che il governo pensi a strumenti per evitare situazioni sociali ad alto rischio. E il caso del pensionato suicida fa capire quanto queste situazioni di gravità sociale ci siano e vadano considerate. Ma va fatta anche un'opera preventiva di educazione finanziaria tale da evitare che in futuro si arrivi a queste situazioni. E tutti, ma proprio tutti, devono evitare le strumentalizzazioni e l'esasperazione dei toni.

© Riproduzione riservata