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«Così può essere usato il fondo in base alle regole Ue»

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Il testo della lettera del 19 novembre: «Così può essere usato il fondo in base alle regole Ue»

Pubblichiamo il testo integrale della lettera inviata al ministro Pier Carlo Padoan dai commissari Ue Jonathan Hill e Margrethe Vestager il 19 novembre (in neretto segnaliamo i passaggi principali)

Scriviamo per chiarire la posizione della Commissione riguardo l'uso del Fondo di tutela dei depositi (Fitd) per la ricapitalizzazione delle istituzioni creditizie, a seguito di varie comunicazioni a livello politico, come anche di numerosi contatti tra i nostri rispettivi funzionari, in relazione a un piccolo numero di istituzioni bancarie italiane non sistemiche.

Prima di tutto, da quando contatti in merito sono iniziati a maggio, la cooperazione tra i nostri servizi è stata costruttiva, e vorremmo esprimere il nostro apprezzamento. Da parte nostra, attraverso questo processo, la Commissione ha voluto fornire una guida e sostenere le autorità italiane allo scopo di trovare rapidamente soluzioni pragmatiche e sensate. I nostri funzionari restano a disposizione per fornire assistenza su ogni aspetto della questione.

Come il governo italiano, la Commissione sostiene fortemente l'obiettivo di limitare l'aiuto pubblico al settore bancario. Questo è infatti uno dei principali obiettivi della legislazione Ue approvata sulla scia della crisi finanziaria e un obiettivo principale della nostra normativa in materia di aiuti di stato.

Requisiti più rigorosi di capitale e liquidità per le istituzioni creditizie ridurranno innanzitutto il rischio che le banche si trovino in difficoltà. Nel caso in cui le banche si trovino in difficoltà, ed eventuali forme di aiuto pubblico si rendano necessarie, la Direttiva europea sui salvataggi bancari (Brrd) in associazione con le regole sugli aiuti di stato ha lo scopo di assicurare il rispetto del principio di condivisione delle responsabilità private e di limitare il più possibile i costi per le casse pubbliche.

Ciò premesso, seppur rispettando il principio che spetta alle autorità italiane decidere l'approccio e il metodo politico da seguire sulla questione, è evidente che la Commissione favorirebbe sempre soluzioni private o di mercato, dove possibile, come peraltro si evince dalle regole applicabili.

In merito alla legislazione europea in materia, l'obiettivo generale della direttiva Brrd è di evitare il coinvolgimento di un costo per i contribuenti nel salvataggio e nella risoluzione di istituzioni creditizie.

Quando si guarda alla lettura di ogni articolo della direttiva, questo obiettivo generale deve essere tenuto a mente. Inoltre, le direttive sui fondi di tutela dei depositi e il salvataggio e la risoluzione delle banche devono essere interpretate in modo da non privare le norme di ogni atto legislativo del loro “effetto utile”. Su questa base, riteniamo che non vi sia contraddizione tra la Brrd e la direttiva sul fondo di tutela dei depositi (Dgsd).

Se uno stato membro decide di attivare il fondo di tutela dei depositi per ricapitalizzare una banca, che come i vostri uffici hanno correttamente indicato è previsto dall'articolo 11 (3) della direttiva sul fondo di tutela dei depositi (Dgsd), il coinvolgimento di detto fondo è soggetto alle regole sugli aiuti di stato, come indicato nella Comunicazione bancaria. Se una valutazione giunge alla conclusione che l'uso del fondo di tutela dei depositi è aiuto di stato, la risoluzione della banca avverrà sotto la Direttiva per il salvataggio e la risoluzione bancaria (Brrd), che definisce un “supporto finanziario pubblico straordinario” come “aiuto di stato [...] in modo da preservare o ripristinare il funzionamento, liquidità e solvibilità di una istituzione.

Pertanto, si applicherebbe il principio che la materia è condizionata alla direttiva Brrd.
Se d'altro canto l'uso del fondo di tutela dei depositi non fosse considerato aiuto di stato, ma invece un puro intervento privato, questo non attiverebbe la risoluzione in base alla direttiva Brrd.

A tale riguardo, riteniamo che l'Articolo 11(3) della Direttiva sul fondo di tutela dei depositi non sia privata del suo “effetto utile”. Gli uffici della Commissione hanno fornito una guidance ai vostri funzionari su come tale intervento potrebbe essere strutturato.
Speriamo che ciò chiarisca la materia e restiamo interamente a disposizione se vorrete discutere ulteriormente questa materia».

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