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Popolari, sospese le trasformazioni in Spa

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Popolari, sospese le trasformazioni in Spa

  • –Laura Serafini

Il Consiglio di Stato rinvia alla Corte costituzionale la legge sulla riforma delle banche popolari e al contempo sospende le trasformazioni in spa ancora da completare. Il risultato è l’effetto di due provvedimenti pubblicati ieri: l’ordinanza con la quale i giudici amministrativi eccepiscono l’incostituzionalità della legge, ritenendo fondata anche la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza che hanno giustificato il ricorso al decreto-legge. Ma nella stessa serata di ieri è stata accolta anche l’istanza per una misura cautelare monocratica che chiedeva anche la sospensione, dopo la sospensiva già concessa della circolare di Bankitalia relativa al diritto di recesso, anche della legge nella parte che riguarda il termine per la trasformazione in spa. L’applicazione della riforma segna così una battuta d’arresto.

La Banca popolare di Sondrio, che aveva presentato l’istanza mercoledì scorso, potrebbe non tenere più l’assemblea convocata per domani. Anche se ieri in giornata si era tenuto un cda che non aveva una decisione in tal senso. E altrettanto potrebbe fare la Popolare di Bari, che aveva spostato l’assemblea al 27 dicembre. Il processo viene sospeso, per ora in via provvisoria, in attesa che i giudici decidano nel merito i motivi dell’istanza in una prossima camera di consiglio.

L’aspetto da chiarire è anche che cosa deciderà di fare il governo. Con la sospensione dell’obbligo di trasformazione in spa non ci sarebbe più necessità di una proroga rispetto alla scadenza del 27 dicembre alla quale si stava lavorando pensando a un decreto. Altro problema aperto riguarda anche le banche che hanno i recessi in corso e che devono decidere se e come rimborsarli. E ancora: i soci delle banche che hanno già concluso i processi di trasformazione in spa potrebbero impugnare le delibere assembleari. Rischio che diventerà drammaticamente concreto se la Consulta riconoscerà la fondatezza delle eccezioni di incostituzionalità.

Tornando al provvedimento di rinvio, i giudici di palazzo Spada ritengono non infondata l’illegittimità del ricorso al decreto-legge, pur sapendo che in passato la giurisprudenza riteneva che la conversione in legge sanasse l’utilizzo improprio. «Non può pretermettersi - si spiega però nella relazione - di considerare che i presupposti di necessità e di urgenza appaiono in particolare contraddetti dalla circostanza che il decreto introduce norme in gran parte non autoapplicative, che richiedono ulteriori misura attuative, demandate nella specie alla Banca d’Italia, per la concreta determinazione del proprio contenuto precettivo». Anche il margineconcesso per la trasformazione, 18 mesi dall’entrata in vigore dalle disposizioni di Banca d’Italia dimostra l’insussistenza dell’urgenza. Se passasse questo principio si aprirebbe un bel problema anche per la riforma del credito cooperativo, varata con un decreto-legge e che prevede le disposizioni applicative e i 18 mesi per l’adesione a nuovo gruppo.

«La linea della Consulta sul ricorso alla decretazione di urgenza quando non ne ricorrono i requisiti negli ultimi anni è diventata più severa - spiega l’avvocato Francesco Saverio Marini, uno dei legali che aveva presentato il ricorso - si ritiene che il vizio in procedendo relativo al decreto si trasferisca alla legge di conversione». Altro aspetto riguarda il fatto che limitare o negare il rimborso del recesso è una violazione di un diritto costituzionalmente tutelato (a fronte tra l’altro di norme europee che consentono di non rimborsare il recesso se questo ha impatto sulla stabilità patrimoniale della banca, ma non lo rendono obbligatorio). I giudici affermano anche che il socio che abbia accettato la trasformazione lo abbia fatto sotto una forma di coercizione. «Un aspetto questo che potrebbe far profilare un vizio di nullità delle delibere assembleari delle banche che hanno già concluso il processo di trasformazione», osserva Marini.

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