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Banche venete, lo strumento c’è: il «liquidation aid», aiuti di Stato nella liquidazione ordinata

Lo strumento che consente all’Italia di risolvere il problema delle due banche venete, “in modo da tutelare la stabilità finanziaria” c’è. Si tratta dell’articolo 6 sulle “considerazioni specifiche in materia di aiuti (di Stato) alla liquidazione” contenuto nella Comunicazione sul settore bancario della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

Il “liquidation aid” consente infatti allo Stato di intervenire - quindi con un esborso a carico dei contribuenti - per assicurare la “liquidazione ordinata” di un ente creditizio, evitando quindi turbolenze, rischio contagio su altri istituti, perdita di fiducia di correntisti e depositanti, in sostanza “in modo tale da garantire la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo le distorsioni della concorrenza tra banche e nei vari Stati membri nel mercato interno”. La liquidazione di una banca assistita da aiuto di Stato, in base all’articolo 6, comporta tuttavia il burden sharing, ovvero “gli aiuti di Stato non devono essere concessi prima che capitale proprio, capitale ibrido e debito subordinato siano stati impiegati appieno per compensare eventuali perdite”. Questo significa che per gli azionisti e per i possessori di obbligazioni subordinate delle due banche scatterà l’azzeramento, nel caso di utilizzo di questo specifico strumento normativo.

Questa soluzione, che è all’orizzonte per Vento Banca e Popolare di Vicenza, evita la chiusura delle due banche applicando le regole della direttiva sulla risoluzione delle banche, la BRRD, e quindi scongiura il pericolo del bail-in, che impone di spalmare le perdite, per coprire fino all’8% del totale delle passività, su tutti i creditori, a partire da azionisti, poi possessori di prestiti subordinati, per seguire i sottoscrittori dei senior bond unsecured e infine i depositanti oltre i 100.000 euro: questo baratro è scongiurato con il “liquidation aid”, la procedura di insolvenza ordinaria che si limita al burden sharing.

Se l’Italia, d’accordo con Bruxelles, dovesse decidere di imboccare la strada della liquidazione ordinata con aiuto di Stato per le due banche venete, l’applicazione dell’articolo 6 della Comunicazione prevede tuttavia un regime ferreo di condizioni, condizionalità e soprattutto di controlli, ex-ante ed ex-post. Il principio ispiratore e l’obiettivo primario delle leggi europee in materia bancaria, dopo la Grande Crisi Finanziaria, tanto nella Comunicazione e nel liquidation aid entrata in bigore nel 2013 quanto nella successiva BRRD con bail in scattato nel 2016, resta sempre quello di garantire la stabilità finanziaria limitando al tempo stesso “l’importo degli aiuti di Stato al minimo necessario” per scongiurare l’azzardo morale e impatti negativi sulla concorrenza .

Questo, dunque, il quadro legislativo. Il diavolo sta comunque nei dettagli: nel caso in cui si dovesse procedere con la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, all’interno delle norme del “liquidation aid”, il piano presentato dal ministero del Tesoro, con la Banca d’Italia, alla Commissione europea e alla DG Comp dovrà motivare l’entità degli aiuti di Stato in rapporto all’acquisto dei crediti deteriorati (nel caso di iniezione di capitale a carico dello Stato per costituire una società di gestione che possa acquistare i bad loans dai liquidatori), alla totale tutela di obbligazionisti senior e depositanti e alla cessione di attività in bonis e passività e altri asset a un eventuale compratore, per esempio Banca Intesa.

La ricapitalizzazione precauzionale tollerata dalla direttiva BRRD sulla risoluzione e risanamento delle banche non sembra oramai si possa più applicare alle due banche venete perchè prevede l’intervento dello Stato post burden sharing per una banca in difficoltà ma che è in bonis e che può essere ricapitalizzata per ripristinare in modo credibile la sua redditività a lungo termine. La liquidazione ordinata con aiuto di Stato invece si applica a enti di credito in difficoltà che hanno raggiunto il capolinea e non sono in grado di assicurare sul medio-lungo termine il ritorno alla redditività.

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