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Banche venete: ecco le scadenze per chiedere i rimborsi

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Banche venete: ecco le scadenze per chiedere i rimborsi

Foto Ansa
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Chi è coinvolto nel crack di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca è bene che segni queste date: 24 agosto, 30 settembre, 25 ottobre. Sono questi, infatti, i termini entro i quali obbligazionisti subordinati, azionisti e, più in generale, i creditori delle due banche venete devono chiedere rimborsi oppure “ripresentare” una causa civile eventualmente avviata prima della Lca. Ecco quindi un vademecum - resosi necessario anche alla luce delle incertezze create dal Decreto legge (Dl) 99 del 25 giugno scorso (il quale ha disposto la Liquidazione coatta amministrativa, Lca) - predisposto con l’aiuto di tre avvocati veneti che si stanno occupando della vicenda (Erika Cacciatore e Lorenzo Zanella di Treviso e Marco Rossi di Verona).

Cosa devono fare i creditori delle banche venete poste in Lca?
Allo stato attuale non ci sono molte certezze. Questo perché la Liquidazione coatta amministrativa (con contestuale cessione “parziale” delle due aziende a Intesa Sanpaolo) è un caso particolare. Ogni posizione (tante e molto diverse tra loro) deve essere valutata singolarmente per capire cosa fare e a chi rivolgersi.

Iniziamo allora dagli obbligazionisti che hanno acquistato bond subordinati dalle banche liquidate.
In base all'articolo 6 del Decreto legge, se si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che al momento della Lca detenevano bond subordinati, sottoscritti o acquistati prima del 12 giugno 2014 direttamente dalle banche, potranno rivolgersi al Fondo di solidarietà già istituito per le quattro banche risolte nel novembre del 2015 (articolo 1, comma 855 della legge stabilità 2016) per il recupero – nell'ipotesi in cui ricorrano le ulteriori circostante di reddito o patrimonio previste per l'accesso al Fondo – dell'80% di quanto investito. Questi obbligazionisti subordinati devono però sbrigarsi perché il termine per l'accesso al Fondo scadrà inderogabilmente il prossimo 30 settembre.

E gli azionisti e i bondisti subordinati che non abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 6?
Va distinto: gli azionisti non sono creditori delle banche (ma soci) e quindi l'unica possibilità per loro è la richiesta di ammissione al passivo della Lca (articolo 86 Testo unico bancario – Tub) soltanto qualora vantino pretese risarcitorie per violazione delle norme del Testo unico della finanza (Tuf) o di altre norme (per esempio responsabilità da prospetto).
Se le azioni delle banche venete sono state acquistate per mezzo di altri intermediari si potrà valutare una responsabilità dell'intermediario oppure di chiedere l'ammissione al passivo della Lca per responsabilità da prospetto delle banche venete. Anche gli “altri” obbligazionisti subordinati (pur essendo creditori postergati) potranno far ammettere il proprio credito alla Lca anche facendo valere profili di responsabilità delle banche liquidate.
Il termine per l'ammissione scade il 24 agosto prossimo anche se esso non pare perentorio e ciò consentirebbe di chiedere con calma l'ammissione (comunque tempestiva) prima del deposito dello stato passivo – che avverrà probabilmente non a breve – e tardiva entro sei mesi da tale deposito (articolo 89 Tub). Nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Intesa Sanpaolo perché tali debiti sono stati espressamente esclusi dal Dl (articolo 3, comma 1, lett. b), anche se alcuni pensano che tale esclusione sia contraria alla Costituzione e su di essa potrebbe essere a breve chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale.

E gli obbligazionisti senior?
Per loro non dovrebbe cambiare nulla al netto del fatto che continueranno a ricevere le cedole da Intesa Sanpaolo, che ha acquistato il rapporto.

E gli azionisti che hanno aderito alle Offerte pubbliche di transazione (Opt) con le banche?
A nostra conoscenza, tali azionisti aderenti sono stati pagati poco prima della Lca. Un rischio che potrebbero correre è quello di vedere revocato il pagamento ricevuto (pari a circa il 15%), anche se – a nostro avviso – non è così scontato che i liquidatori decidano di procedere a incardinare migliaia di cause giudiziali, il cui esito sarebbe per di più incerto alla luce del fatto che, in generale, la transazione è revocabile soltanto se sussiste una sproporzione tra le reciproche concessioni di banche e clienti, sproporzione che qui non ci pare ricorrere.

Al di là di azionisti e obbligazionisti subordinati, gli altri creditori delle banche venete (per esempio per questioni attinenti ai rapporti bancari) cosa potranno fare?
Se questi creditori (diversi da azionisti e bondisti subordinati) avevano già instaurato una causa civile prima della Lca (per esempio in materia di anatocismo o usura o violazione delle norme di trasparenza), questa si è interrotta automaticamente a decorrere dal 1° luglio scorso e dovrà essere riassunta nei confronti di Intesa Sanpaolo entro tre mesi (in ogni caso, sarà prudente farlo entro il 25 ottobre, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali e della data di pubblicazione del Dl), ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera c) del Dl 99/2017 e dell'articolo 305 del Codice di procedura civile. Tuttavia, poiché, il Dl parla genericamente di “controversia” è plausibile pensare che si possano avanzare pretese giudiziali contro Intesa Sanpaolo anche nei casi di semplici reclami inviati prima della Lca o di ricorsi depositati presso l'Abf (Arbitro bancario finanziario, sostenuto dalla Banca d'Italia) e l'Acf (Arbitro per le controverse finanziario, presso la Consob) . Il dubbio è tuttavia doveroso visto che il termine “controversia” – usato nel decreto legge – è vago.
Un caso particolare potrebbe essere quello degli azionisti e obbligazionisti subordinati che avevano fatto causa alle banche prima della Lca. Ci si può domandare se i giudizi (interrotti dal 1° luglio) possano essere riassunti contro la Lca. Sebbene l'articolo 83, comma 3 del Tub stabilisca che non possa essere proseguita alcuna causa contro la Lca, va detto che, in base a un certo orientamento giurisprudenziale, soltanto le domande di condanna dovranno essere proposte necessariamente con l'ammissione al passivo, con conseguente estinzione del giudizio ordinario già intrapreso. Le domande di accertamento (come quelle di sola nullità) potrebbero, invece, essere riassunte nei confronti della Lca, con rischio di sdoppiamento di procedure.

E cosa accade ai debitori delle banche in Lca?
Qui ci sono ancora alcune incertezze perché Intesa Sanpaolo ha acquistato soltanto i crediti in bonis mentre quelli deteriorati sono rimasti alla procedura di liquidazione, che li recupererà attraverso la Sga Spa. I dettagli dovranno essere definiti secondo quanto stabilito nel contratto di cessione.

marcello.frisone@ilsole24ore.com

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