Dieci mesi dopo il lancio attraverso la Legge di Bilancio (e nove mesi dopo l’apparizione dei primi prodotti a loro dedicati), il Mef ha pubblicato ieri sul sito del dipartimento delle Finanze una serie di linee guida con i chiarimenti sui Piani individuali di risparmio (Pir) per dirimere alcune questioni interpretative sollevate dalle associazioni di categoria.
Dal punti di vista soggettivo, il Mef ha in primo luogo sottolineato che ogni individuo può avere un solo Pir “nello stesso momento” e il regime agevolativo è indipendente dall’età del sottoscrittore: un Pir può quindi essere intestato anche a un minorenne.
Alcuni chiarimenti sono arrivati anche in merito alle conseguenze derivanti dal trasferimento all’estero della residenza del titolare e a quelle legate al suo eventuale decesso. Nel primo caso ai redditi realizzati dal momento in cui ha efficacia il cambio di residenza si applicano le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti. Chi ha però trasferito la residenza potrebbe mantenere l’investimento (e i benefici fiscali) e detenere gli strumenti finanziari che compongono il piano almeno per 5 anni (holding period previsto dalla normativa) e usufruire delle agevolazioni pro tempore maturate fino alla data di trasferimento all’estero. Mentre in caso di decesso dell’intestatario del Pir prima di maturare i 5 anni minimi previsti per usufruire delle agevolazioni, agli eredi viene riconosciuta l’agevolazione di non pagare i capital gain maturati fino alla data di apertura della successione.
Le linee guida del Mef contengono anche delle novità sul fronte degli operatori finanziari che possono offrire i Pir alla clientela. In particolare viene data la possibilità di costituire direttamente i Pir alle società fiduciarie, che per conto dei propri clienti possono anche intestarsi un Pir costituito presso altro intermediario. Questa apertura consentirà anche ai residenti italiani di sottoscrivere i Pir con i capitali detenuti all’estero, se dichiarati al Fisco italiano attraverso l’adesione nel recente passato a qualche scudo fiscale o voluntary disclosure.
Le linee guida si soffermano anche su ulteriori questioni di rilievo, quali la possibilità di movimentare i titoli - a determinate condizioni - all’interno delle gestioni patrimoniali. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto d’investimento prima del quinquennio il controvalore conseguito deve essere reinvestito in altri strumenti “Pir conformi” entro 90 giorni dal momento in cui è stato effettuato il rimborso. E oltre alla possibilità di costituire un Pir attraverso un fondo comune, una polizza vita, un rapporto di amministrazione titoli o una gestione di portafogli (in questi ultimi due casi in regime di risparmio amministrato) i chiarimenti del Mef precisano che sarà possibile aprire un Pir anche attraraverso una cosiddetta “rubrica di fondi”. Questo consentirà alle stesse case di gestione di offrire Piani di risparmio con più fondi comuni nel “pacchetto”, anche mediante la mera sottoscrizione per il 70% di un solo fondo Pir che rispetta i requisiti minimi di legge e inserendo nel restante 30% altri fondi comuni “ordinari” non conformi alla disciplina dei Pir.
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