L’esenzione dall’imposta di successione è senza dubbio il vantaggio economicamente più rilevante dei contratti assicurativi che garantiscono dal rischio di premorienza. Un beneficio riconosciuto perché il passaggio di ricchezza ai beneficiari non si verifica per successione, ma “iure proprio” in virtù del meccanismo della polizza. Il risparmio può arrivare fino all’8% per i beneficiari diversi dai parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado (le altre aliquote ammontano al 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, con una franchigia di 1 milione di euro per ciascun erede, al 6% per fratelli e sorelle, con una franchigia di 100mila euro per ciascun erede, e al 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, senza franchigia).
Ma i benefici sono anche altri. Come l’impignorabilità e l’insequestrabilità dei premi versati (fatta eccezione per i casi previsti dalla legge), o ancora l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo dello 0,20%, che vale solo per i contratti Ramo I (polizze rivalutabili). L’imposta di bollo trova invece applicazione sui prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, cioè le polizze di Ramo III (unit linked e index linked) e le operazioni di capitalizzazione di Ramo V (assicurazioni finanziarie non dipendenti dalla vita umana che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto). Va inoltre ricordato che i premi sulle polizze vita di qualsiasi specie (stipulate prima dell’inizio del 2001) continuano a essere detraibili (nei limiti di cui si parla nell’articolo sopra), ma scontano l’imposta sui premi di assicurazione nella misura del 2,5 per cento. Dal lato della tassazione delle rendite finanziarie, le plusvalenze dei prodotti assicurativi di contenuto marcatamente finanziario sono assoggettati a un’aliquota al momento del realizzato del 26%, che eventualmente può essere modulata in funzione del rendimento generato dai titoli di Stato italiani o di Paesi che rientrano nella White List, su cui si applica un’aliquota del 12,5 per cento. Inoltre, per le polizze unit linked di Ramo III le eventuali minusvalenze generate da un fondo possono essere compensate con le possibili plusvalenze generate da un altro fondo. La fiscalità viene applicata solamente in caso di plusvalenze registrate sul controvalore complessivo della polizza in occasione del riscatto, della liquidazione e si verifica dunque una totale compensazione tra minus e plusvalenze, una tassazione posticipata su rendite finanziarie e imposte di bollo che consente di cumulare il rendimento lordo. Discorso a parte meritano invece i Pip, piani pensionistici individuali, che possono essere istituiti mediante contratti assicurativi di Ramo I o di Ramo III. Sui Pip si applicano le stesse agevolazioni previste per i fondi pensione: i premi, al pari dei contributi versati ai fondi pensione, sono deducibili dal reddito fino alla soglia annua di 5.164,57 euro, un vantaggio che si traduce in un elevato risparmio soprattutto per chi ha un reddito elevato (il risparmio dipende dall’aliquota marginale applicata, si veda la tabella a fianco). Da notare che le deduzioni dei premi versati può essere realizzata anche per familiari fiscalmente a carico (minori o moglie). Pur restando nel plafond annuo previsto per lavoratore. Tuttavia, contrariamente alla gran parte dei Paesi europei, la normativa nazionale che si applica alla previdenza complementare prevede che la tassazione non avvenga solo all’uscita, ovvero al momento dell’erogazione della prestazione, ma anche in fase di accumulo: il risultato della gestione deve essere tassato nella fase di maturazione e non c’è un rinvio di tassazione, quindi si applica annualmente un’imposta sostitutiva che negli anni è passata dall’11% all’attuale aliquota del 20% (anche in questo caso riducibile in funzione dell’entità dell’investimento in titoli di Stato).
Altri benefici fiscali di diversa natura ed entità sono previsti sulle polizze Pir (Piani individuali di risparmio). Esse prevedono per chi le detiene per almeno cinque anni un’esenzione totale dalle imposte sui capital gain e dalle imposte di successione, purché il prodotto venga tenuto per almeno cinque anni e preveda l’investimento delle risorse per quote predefinite in imprese non quotate al Ftse Mib.
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