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Cambiare operatore di telefonia o tv costerà meno. Consumatori…

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le nuove linee guide dell'agcom

Cambiare operatore di telefonia o tv costerà meno. Consumatori più tutelati

L’Agcom dice stop alle spese di recesso o cambio operatore di tlc o televisivo superiori al canone mensile mediamente pagato dall’utente. E’ una delle tutele contenute nelle nuove linee guida varate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proprio per garantire agli utenti maggiore protezione e meno spese. Nei casi in cui l’operatore cambi unilateralmente le condizioni contrattuali, il cliente ha diritto di recedere senza pagare nulla. In tutte le altre eventualità, qualora cioè l’utente, per sua volontà, decida di recedere dal contratto e di cambiare operatore, si applicano maggiori tutele. «L’attività di vigilanza – ha già spiegato il commissario Agcom, Francesco Posteraro - ha fatto emergere profili critici legati alla prassi degli operatori di imputare agli utenti costi di recesso non commisurati al valore del contratto e alle reali spese sostenute per la disattivazione della linea e per il trasferimento ad altro operatore». Da qui le nuove «Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione» che tengono conto della legge Concorrenza e del principio generale secondo cui non possono essere imputate all’utenza «spese non giustificate da costi degli operatori».

Spese recesso commisurate al valore del contratto
In generale le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda. Tali spese sono quelle che incidono maggiormente sulla valutazione degli utenti di cambiare fornitore. Per questa ragione la disciplina deve applicarsi a tutti i costi addebitati agli utenti. Non solo, dunque, ai costi sostenuti per dismettere o trasferire l’utente , ma anche a quelli per la restituzione degli sconti in caso di offerte promozionali nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente a quello principale.
Restituzione degli sconti goduti dev’essere equa e proporzionale
Gli operatori, ricorda l’Autorità, sono soliti addebitare agli utenti che esercitano il diritto di recesso prima della scadenza del contratto gli sconti di cui hanno beneficiato. A queste spese non può però applicarsi il principio di commisurazione ai costi reali sopportati dall’azienda. Anche qualora le spese di recesso relative alla restituzione degli sconti rispecchino i costi sottostanti, l’importo deve essere commisurato al valore del contratto nonché essere equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione. Viene in questo modo scritta la parola fine a quella prassi per la quale agli utenti è richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti.

Più tutele anche per il pagamento delle rate residue
Gli operatori spesso concedono agli utenti la dilazione del pagamento di alcuni importi relativi all’acquisto di prodotti, come ad esempio il telefonino cellulare, o servizi. In caso di recesso anticipato, gli utenti potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue o pagarle in un’unica soluzione. Solo in questo modo, secondo l’Autorità, sarà garantita all’utente la piena libertà di recedere dal contratto. La durata della rateizzazione dei servizi (come i servizi di attivazione, i servizi accessori) non potrà superare i ventiquattro mesi.
Piu’ informazioni e comunicazioni agli utenti
In linea con quanto stabilito dalla legge Concorrenza, sono stati poi rafforzati gli obblighi informativi e di comunicazione in capo agli operatori. Le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore devono essere rese note al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto. Ad esempio, al momento della firma da parte degli utenti, gli operatori devono rendere note, verbalmente e attraverso idonea informativa, tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

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