La Bce, in qualità dei suoi poteri come meccanismo unico di vigilanza bancaria europea, ha nominato oggi tre commissari straordinari e un comitato di sorveglianza formato da tre membri per Banca Carige, applicando leggi europee ed italiane: un articolo di un regolamento europeo che le attribuisce poteri anche sulle «banche più piccole che possono minacciare la stabilità finanziaria»; gli articoli della direttiva Brrd sul risanamento e risoluzione delle banche e gli articoli del Testo Unico Bancario italiano che riguardano l'”intervento precoce” per assicurare la continuità della banca e risolvere definitivamente e soprattutto velocemente i problemi relativi alla sua stabilità.
Le leggi europee attribuiscono alla Bce ampi poteri per agire tempestivamente nell'interesse della stabilità finanziaria e quindi nell'interesse di depositanti, obbligazionisti, contribuenti, azionisti. Gli articoli della direttiva europea Brrd nello specifico tengono conto di un'ampia gamma di interventi, nell'ambito di azioni precoci, tutti finalizzati a fare il possibile per salvaguardare la stabilità della banca, e quindi arrivare all'obiettivo del rispetto dei requisiti patrimoniali in maniera sostenibile. Nel caso specifico di Carige, la Bce ha richiesto un aumento di capitale che al momento non è andato in porto. La nomina dei commissari straordinari è stata innescata dalle dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione di Banca Carige.
Ecco nel dettaglio i riferimenti di legge:
REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2013 DEL CONSIGLIO della UE del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti
specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
Articolo 16: La sicurezza e la solidità dei grandi enti creditizi sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche enti creditizi più piccoli possono minacciare la stabilità finanziaria. È pertanto opportuno che la Bce possa esercitare i compiti di vigilanza su tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti e le succursali ivi stabilite.
BRRD: DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
INTERVENTO PRECOCE Articoli 27-29
Art. 27: Misure di intervento precoce:
Qualora un ente violi o, a causa tra l'altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della
situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione
di esposizioni, così come valutato sulla base di una serie di indicatori, che possono includere il requisito di fondi propri
dell'ente più 1,5 punti percentuali, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) gli Stati membri
provvedono a che le autorità competenti dispongano, fatte salve le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE
ove applicabili, almeno delle misure seguenti: …richiedere all'organo di amministrazione dell'ente di convocare un'assemblea
degli azionisti, o convocarla direttamente ove l'organo di amministrazione non ottemperi al tale richiesta e, in entrambi
i casi, fissare l'ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista
dell'adozione.
Articolo 28 Rimozione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione
Qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione finanziaria di un ente oppure vi siano gravi violazioni
di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell'ente o gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure
attuate in conformità dell'articolo 27 non siano sufficienti ad invertire tale processo, le autorità competenti possono esigere
la rimozione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione dell'ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole
persone.
Articolo 29 Amministratore temporaneo
Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei dell'ente, qualora
la sostituzione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione ai sensi dell'articolo 28 sia ritenuta insufficiente
da parte dell'autorità competente per porre rimedio alla situazione…All'atto della nomina l'autorità competente specifica
i poteri dell'amministratore temporaneo che sono proporzionati alle circostanze…. l'amministratore temporaneo può esercitare
il potere di convocare l'assemblea degli azionisti dell'ente e di fissarne l'ordine del giorno soltanto previa approvazione
dell'autorità competente.
TUB – Testo unico bancario
Capo I Banche Sezione 01-I Misure di intervento precoce
Articoli 69 octiesdecies -70-75. Gli articoli riflettono gli interventi previsti dalla BRRD.
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