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Questo articolo è stato pubblicato il 17 giugno 2013 alle ore 06:46.

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eNei confronti del permesso di costruire, si può esperire l'ordinaria azione di annullamento davanti al Tar competente.
rPer le lavorazioni oggetto di Dia e Scia, il rimedio è invece meno diretto. L'articolo 19, comma 6-ter, della legge 241/90, introdotto dal decreto legge 138/2011, prevede infatti che gli interessati abbiano l'onere di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e che, in caso di inerzia, possano solo esperire l'azione contro il silenzio. La norma è stata introdotta con buona pace dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, qualche giorno prima dell'entrata in vigore del decreto, aveva stabilito che l'interessato, anche in caso di Dia e Scia, avrebbe direttamente potuto esperire l'azione di annullamento, agendo contro il provvedimento tacito formatosi con l'inerzia protratta dell'amministrazione oltre al termine previsto dalla legge per inibire le lavorazioni (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 15 del 29 luglio 2011).
Non solo. L'adunanza plenaria aveva anche apertamente contestato il sistema di tutela che, dopo qualche giorno, è stato introdotto nell'ordinamento, affermando, in particolare, che «la ricostruzione che (...) reputa praticabile il rimedio avverso il silenzio non significativo mantenuto dall'amministrazione a fronte dell'istanza proposta dal terzo al fine di eccitare l'esercizio del potere di autotutela (...) non è idonea a tutelare in modo efficace la sfera giuridica del terzo». Secondo i giudici, il terzo «avrebbe l'onere, prima di agire in giudizio, di presentare apposita istanza sollecitatoria alla Pa, così subendo una procrastinazione del momento dell'accesso alla tutela giurisdizionale, e, quindi, specie con riguardo alla Dia a efficacia immediata, un'incisiva limitazione dell'effettività della tutela giurisdizionale in spregio ai principi di cui agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione».
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I termini A CURA DI Simone Pisani
Il proprietario di un'abitazione nota che, presso il terreno limitrofo, sta per essere realizzata una nuova edificazione. In prossimità della conclusione dei lavori, propone ricorso al Tar, deducendo l'illegittimità del titolo edilizio per l'inedificabilità assoluta del fondo. La controparte eccepisce la tardività del ricorso in quanto proposto ben oltre 60 giorni dall'inizio dei lavori
Il Tar accoglie l'eccezione
e dichiara il ricorso irricevibile per tardività, perché l'esistenza del provvedimento è resa nota dal cartello esposto presso
il cantiere e la sua lesività,
con specifico riguardo
alle censura di inedificabilità assoluta dei suoli dedotta
in giudizio, è emersa chiaramente sin dall'inizio
dei lavori
Il proprietario di un'abitazione rileva che su un terreno vicino sta per essere realizzata una nuova costruzione.
Subito dopo l'inizio dei lavori, effettua un accesso agli atti, ma propone ricorso contro il titolo edilizio solo in prossimità della conclusione dei lavori, dopo 90 giorni dall'accesso, contestando specifiche violazioni urbanistiche. La controparte eccepisce la tardività del ricorso in quanto proposto ben oltre 60 giorni dall'accesso agli atti
Il Tar accoglie l'eccezione
e dichiara il ricorso irricevibile
per tardività, visto che la piena conoscenza dell'esistenza
e della lesività del titolo si è verificata con l'accesso agli atti effettuato presso il Comune
Il proprietario di un alloggio in una palazzina adiacente nota che presso il terreno vicino sta per essere realizzata una nuova edificazione. Prima della conclusione dei lavori, propone ricorso deducendo che il progetto viola l'indice di edificazione massima di Prg. Anche in questo caso la controparte eccepisce la tardività del ricorso perché proposto oltre 60 giorni dall'inizio dei lavori
In questo caso il Tar respinge l'eccezione di tardività formulata dalla controparte, confermando il proprio orientamento consolidato secondo il quale il termine di impugnazione
di un titolo edilizio inizia a decorrere solo quando vi sia la «piena conoscenza» delle caratteristiche dell'opera rilevanti per la verifica di conformità alla disciplina urbanistica. Di conseguenza,
il termine non decorre con l'inizio dei lavori,
ma con il loro completamento.
Fa eccezione il caso in cui si deduca l'inedificabilità dell'area

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