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Questo articolo è stato pubblicato il 29 luglio 2013 alle ore 06:51.

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In tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori
e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle
del Codice civile, a tutela dell'interesse generale
a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali
da parte dei privati.
Tali deroghe, se concordate, sono invalide,
né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio
di concessione edilizia,
poiché il singolo atto
non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte,
con gli indicati strumenti urbanistici.
Consiglio di Stato, sezione II, sentenza. n. 9751/2010
06 | NON BASTA UNO SPIGOLO
PER I FONDI FINITIMI
In materia di rispetto delle distanze legali delle costruzioni rispetto al confine, la nozione di fondi finitimi
è diversa da quella di fondi meramente "vicini", dovendo per fondi finitimi intendersi quelli che hanno in comune,
in tutto o in parte, la linea
di confine, ossia quelli le cui linee di confine, a prescindere dall'essere o meno parallele,
se fatte avanzare idealmente l'una verso l'altra, vengono
ad incontrarsi almeno
per un segmento; ne consegue che non possono essere invocate le norme sul rispetto delle distanze ove i fondi abbiano in comune soltanto uno spigolo o i cui spigoli
si fronteggino pur rimanendo distanti.
Cassazione civile, sezione II, sentenze n. 3036/2009
07 | PER LE APERTURE
SUFFICIENTE UNA PARETE
In tema di distanze tra
le costruzioni, l'articolo 9, n. 2), del Dm 2 aprile 1968 n. 1444 prescrive, con disposizione tassativa e inderogabile,
la distanza minima assoluta
di dieci metri tra i fabbricati anche nel caso in cui solo una delle pareti antistanti risulti finestrata e non entrambe. Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 22495/2007
08 | PER I CENTRI STORICI
VIGE L'ESONERO
L'articolo 9, comma 1, n. 2), del Dm 2 aprile 1968 n. 1444 in base al quale la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, si riferisce alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico
(zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni ex novo, la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra
i volumi edificati preesistenti. Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 12767/2008

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