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Questo articolo è stato pubblicato il 26 agosto 2013 alle ore 06:48.

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Inoltre l'annullamento delle previsioni del Regolamento aprirà un vuoto da colmare al più presto: senza un'integrazione e un coordinamento delle norme si rischia un caos normativo che, mettendo a rischio la stessa esistenza delle categorie a qualificazione obbligatoria, porterebbe a una situazione di eccesso opposta a quella lamentata dall'Agi. Infatti le imprese generali qualificate nella categoria prevalente sarebbero sempre ammesse a partecipare alle gare di lavori anche in presenza di lavorazioni scorporabili riconducibili alle categorie a qualificazione «ex obbligatoria». All'opposto, le imprese qualificate nelle categorie a qualificazione «ex obbligatoria» entrerebbero in gara solo nella misura in cui l'impresa generale per propria strategia commerciale intenda subappaltare una parte dei lavori o comunque allargare l'iniziativa costituendo un'associazione temporanea.
Una volta che verranno annullate le previsioni censurate del Regolamento dovrà quindi intervenire il legislatore a ridefinire, in funzione del livello di complessità tecnica e del contenuto tecnologico, l'ambito delle categorie a qualificazione obbligatoria e di quelle super-specialistiche «al fine di realizzare un più equilibrato contemperamento» tra le opposte esigenze delle imprese generali e di quelle specialistiche, così come suggerito dal Consiglio di Stato. Certo questo è un iter lungo ed articolato. Nel frattempo le stazioni appaltanti nei loro bandi di gara potranno indicare solo categorie di lavori scorporabili che, seppure specialistiche o anche super-specialistiche, saranno a qualificazione non obbligatoria ai fini della gara e della successiva esecuzione dei lavori. Con la conseguenza ulteriore che solo nel caso in cui il concorrente decidesse di subappaltare questi lavori, le relative qualificazioni andranno richieste alle imprese subappaltatrici.
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In sintesi
01| IL PARERE
Il 26 luglio il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo su un ricorso dell'Agi che chiedeva l'annullamento delle norme del Regolamento appalti che impongono alle imprese generali di subappaltare gran parte dei lavori specialistici alle imprese qualificate nella singola specializzazione oppure di costituire un'associazione temporanea di impresa
02|IL PRINCIPIO
Per i giudici di Palazzo Spada la qualificazione generale è talmente ampia da ricomprendere anche i lavori specializzati
03|LA DECORRENZA
L'annullamento dell'obbligo scatterà solo quando arriverà in «Gazzetta» il decreto con cui il Presidente della Repubblica accoglierà il parere del Consiglio di Stato. Ma intanto non sono esclusi contenziosi
04|LE CONSEGUENZE
In attesa di un intervento normativo le amministrazioni dovranno indicare nei bandi le categorie specialistiche senza obbligo di subappalto o di associazione temporanea e sarà l'impresa generale a decidere se eseguirle direttamente o subappaltarle

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