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Questo articolo è stato pubblicato il 24 febbraio 2014 alle ore 06:48.

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Per l'esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il solo titolo abilitativo edilizio, ma è indispensabile la preventiva denuncia dell'intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica autorizzazione, come previsto dagli articoli 93 e 94 del Dpr n. 380/2001. Gli obblighi di denuncia e autorizzazione, come chiarito dalla Cassazione penale, sussistono anche nelle zone a basso rischio sismico (n. 22312/2011) e a prescindere dall'entità delle opere e della natura dei materiali impiegati (n. 30224/2011), e la loro violazione configura un reato contravvenzionale istantaneo a effetti permanenti (n. 27260/2012, n. 23656/2011 e n. 35912/2008). L'unica eccezione è costituita delle opere di manutenzione ordinaria (n. 34604/2010).
L'impossibilità di prescindere dall'autorizzazione è stata sancita anche dalla Consulta (n. 182/2005), che ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Toscana (articolo 105, comma 3, legge regionale n. 1/2005), nella parte in cui non disponeva che – per gli interventi in zona sismica – non si potessero iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.
La non derogabilità delle previsioni del Dpr n. 380/2001 da parte delle Regioni, incluse quelle a statuto speciale, è stata recentemente riaffermata sempre dalla Cassazione penale (n. 16182/2013), che ha ribadito come la disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato, attiene alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, comma 2, della Costituzione.
Alle Regioni spetta comunque la competenza autorizzatoria, che è stata generalmente delegata in tutto o in parte alle Province o, in alcuni casi, ai Comuni, come per la Campania, che ad essi ha assegnato il rilascio delle autorizzazioni sismiche per manufatti privati fino a 10,50 metri di altezza.
La domanda per ottenere l'autorizzazione sismica, anche insieme a quella per il permesso di costruire, viene presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, ove istituito, o all'ufficio tecnico comunale, oppure al Suap, per gli edifici destinati ad attività produttive.
All'istanza va allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, il cui contenuto minimo è stabilito dalle singole Regioni, ma che andrà comunque redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni (Dm 14 gennaio 2008) e a quanto stabilito dall'articolo 93 del Dpr n. 380/2001. Il progetto dovrà pertanto essere accompagnato da adeguate planimetria, piante, prospetti e sezioni, nonché da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Andrà inoltre allegata «una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione».
Sui siti istituzionali, anche in ossequio alle recenti disposizioni in tema di trasparenza amministrativa, devono comunque essere pubblicati sia i modelli di domanda che l'elenco della documentazione necessaria.
D. Ant.
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