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I motorini mettono la targa

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CODICE DELLA STRADA

I motorini mettono la targa

  • –di Maurizio Caprino

Parte la ritargatura dei vecchi motorini. Chiunque abbia ciclomotori (o microcar da città, ad essi equiparate per legge) col vecchio targhino (contrassegno di identificazione) dovrà immatricolarli, quasi come moto o auto. Ciò implica il rilascio del certificato di circolazione e l'obbligo di registrare i passaggi di proprietà, finora evitato a chi aveva il targhino. Finirà così il doppio regime iniziato il 14 luglio 2006, quando entrò in vigore l'attuale sistema di targatura e – contrariamente alle prime previsioni legislative – lo si applicò solo agli esemplari nuovi. L'estate scorsa, la riforma del Codice della strada ha ristabilito parità di trattamento.
La differenza sostanziale tra vecchio e nuovo sistema sta nel fatto che ogni mezzo è abbinato univocamente a una targa e a un proprietario. Nel vecchio sistema, invece, era registrato solo l'abbinamento tra il targhino e il suo titolare, che poteva così spostarlo su qualsiasi ciclomotore utilizzasse (quindi chi ne ha due o più, col nuovo sistema, dovrà munirsi di altrettanti targhe e certificati); di conseguenza, il documento di circolazione del mezzo (il certificato d'idoneità tecnica) riportava solo numero di telaio e caratteristiche tecniche e, in caso di passaggio di proprietà, seguiva il veicolo senza formalità di registrazione. Un sistema semplice, ma poco controllabile, che per questo si prestava a truffe e abusi sia nelle compravendite sia nell'uso dei ciclomotori (con difficoltà anche nel rintracciare i responsabili di incidenti o reati).
Altra differenza importante riguarda la possibilità di trasportare un passeggero, consentito se il mezzo è omologato per due persone. Dai certificati di circolazione tale circostanza risulta (quando è vera), dai vecchi certificati d'idoneità tecnica no. Quindi il trasporto è vietato anche sugli esemplari omologati per due, se hanno ancora il targhino. Resta poi (è un principio generale) il divieto per chiunque sia minorenne, anche se guida un mezzo omologato e con targa nuova.
I primi chiamati alla ritargatura sono gli esemplari il cui attuale targhino riporta una sequenza numerica che inizia con 0, 1 oppure 2: dovranno chiedere targa e certificato di circolazione entro il 1° giugno. Entro il 31 luglio dovrà invece provvedere chi ha una sequenza che parte con 3, 4 o 5. Il 29 settembre scadrà il termine per chi ha 6, 7 oppure 8. Il 28 novembre sarà invece l'ultima data utile per chi ha una sequenza numerica che inizia per 9 oppure una sequenza alfanumerica che inizia con A.
Chi non presenta la domanda entro queste date non rischia sanzioni per questo. Ma, visto che la consegna di nuove targhe e certificati potrebbe tardare (periodi di penuria ci sono già stati in passato), potrebbe essere difficile riceverli entro il 13 febbraio 2012, data dalla quale scatteranno multe di 389 euro per chi avrà ancora il targhino.
Le modalità di richiesta dei nuovi documenti, in assenza di disposizioni specifiche, sono le stesse finora seguite per gli esemplari nuovi o per i passaggi volontari al nuovo sistema. Dunque, si può andare in qualsiasi ufficio provinciale della Motorizzazione o in un'agenzia abilitata come Centro servizi motorizzazione (in grado di rilasciare direttamente targhe e certificati) e dichiararsi proprietari, comproprietari, acquirenti, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o acquirenti con patto di riservato dominio. Per i minorenni, la dichiarazione va firmata da chi ha la potestà genitoriale o la tutela.
La domanda va fatta sugli appositi modelli (scaricabili anche dal sito ufficiale www.ilportaledellautomobilista.it), allegando le ricevute di tre versamenti (si veda a destra). Non è ancora chiaro se i vecchi targhini e certificati di idoneità tecnica vadano distrutti dagli interessati o consegnati alla Motorizzazione.
In caso di passaggio di proprietà, non occorre autenticare la firma del venditore né redigere un atto di vendita da registrare al Pra. Il venditore dovrà comunicare alla Motorizzazione o in agenzia la sospensione della circolazione a suo nome e togliere la targa, che potrà conservare o distruggere (basta che indichi quale scelta fa). L'acquirente, se non ha già una targa non abbinata ad altro mezzo, deve chiederne una presentando copia del certificato di sospensione (autenticata dal venditore con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e del documento d'identità del vecchio proprietario.

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