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FISCO E MOTORI

L'esenzione facile per auto e moto d'epoca mette d'accordo Codice della strada e regole fiscali

  • –di Mauro Meazza

Esenzione facilitata dal bollo per auto e moto dopo vent'anni dalla costruzione, se di particolare interesse storico o collezionistico. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate - con la risoluzione 112/E del 29 novembre - trovando così il modo di far coesistere disposizioni fiscali e Codice della Strada (passando anche per una sentenza della Corte costituzionale). Lo sforzo interpretativo dell'Agenzia, però, rischia di avere effetti limitati alle sole Regioni a statuto speciale, poiché in quelle a statuto ordinario vigono norme locali diverse, e per le quali da anni si attende un riordino.

La precisazione

La risoluzione precisa che «l'esenzione dalla tassa automobilistica trova applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte» da Asi e Fmi, «che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali». Se manca una «specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un'attestazione rilasciata dall'Asi o dalla Fmi che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di "particolare interesse storico e collezionistico" in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa».

Poiché il contribuente ha segnalato all'Agenzia che il proprio motoveicolo «risulta specificamente individuato nell'elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di "particolare interesse storico e collezionistico"».

L'incrocio normativo

Per arrivare a questo chiarimento, richiesto da un motociclista residente in Sardegna e in possesso di una moto immatricolata nel 1986, l'Agenzia delle Entrate ha dovuto tabilire il criterio di "precedenza" tra più disposizioni.

Le regole fiscali.Per l'esenzione dal bollo, il riferimento è alla legge 342 del 2000 (una legge omnibus fiscale varata nel novembre di quell'anno) che all'articolo 63:

- al comma 1, dispone l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per veicoli e motoveicoli «che hanno compiuto trent'anni dall'anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (Asi) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (Fmi), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli»;

- al comma 2, estende l'esenzione anche «agli autoveicoli e motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico"», per i quali bastano venti anni dall'immatricolazione. Il senso del «particolare interesse storico o collezionistico» era stato chiarito dalle Entrate in una circolare (207 del 16 novembre 2000) che definiva tali «i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre e infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume»;

- al comma 3, infine, precisa che «i veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'Asi e, per i motoveicoli, anche dalla Fmi. Tale determinazione è aggiornata annualmente».

Il Codice della strada. Le indicazioni fiscali non coincidono però con il Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), il quale, all'articolo 60, comma 4 stabilisce che «rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi». La previsione suona diversa dalle norme fiscali, che non prevedono procedure «di tipo autorizzatorio» né subordinano l'esenzione all'iscrizione nei registri Asi o Fmi.

La soluzione delle Entrate

Per evitare la collisione tra le diverse norme, l'Agenzia ha chiesto, nel settembre scorso, il parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ministero ha chiarito che «l'iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel Codice della strada, di interesse storico e collezionistico». Senza effetto, quindi, sul trattamento fiscale.

Come d'altra parte aveva deciso la Corte Costituzionale (sentenza del 23 dicembre 2005, n. 455) che proprio in relazione all'articolo 60, comma 4, del Codice della strada aveva chiarito che tale disposizione «individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (...) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell'esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di "particolare" interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico».

L'indicazione conclusiva

Evitata la collisione tra le diverse norme, l'Agenzia precisa quindi che possono «beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all'Asi o alla Fmi, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche richieste dalla norma fiscale (veicoli di particolare interesse storico o collezionistico).

Se non c'è la «specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un'attestazione rilasciata dall'Asi o dalla Fmi che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di "particolare interesse storico e collezionistico"».

La norma stabilisce, infine, che i veicoli esenti dalla tassa automobilistica restano comunque soggetti, in caso di utilizzo su strada, a una tassa di circolazione forfettaria annua.

Auto e moto d'epoca, esenzione per tutti: non occorre iscrizione Asi

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 112/E del 29 novembre 2011

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