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Se c'è la pista ciclabile, per le bici è obbligatoria

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Norme

Se c'è la pista ciclabile, per le bici è obbligatoria

  • –di Silvio Scotti

La bicicletta è un veicolo stupendo: agile, leggero, facilita il traffico, si trova facilmente posteggio e consente di mantenersi in allenamento.
Anche per tale mezzo di trasporto ( denominato velocipede dal codice della strada) valgono una serie di norme, non sempre note a tutti gli utilizzatori. Prendiamo, ad esempio, le piste ciclabili: comode e sicure, rendono ancora più piacevole la pedalata. Ma quanti conoscono le regole specifiche che ne disciplinano l'utilizzo? Il comma 9 dell'art. 182 del codice è piuttosto preciso e sancisce l'obbligatorietà per i conducenti di biciclette di transitare sulle piste riservate, ovviamente laddove esistano. L'inottemperanza all'obbligo, cioè nel caso in cui fosse presente una pista ciclabile e il ciclista percorresse la carreggiata comune, è punita con la sanzione amministrativa da 24 a 94 euro. Non mi è mai capitato di imbatterni in un verbale di questo tipo e, francamente, dubito che sia di comune applicazione. Forse anche perchè, in una situazione di larga inosservanza delle norme regolanti la circolazione stradale, si è fatta prepotentemente largo l'idea che le violazioni, per meritare di essere sanzionate, devono raggiungere un certo grado di gravità. Grado che, ovviamente, muta per ciascuno di noi, sostituendo così l'opinione alla legalità.Tuttavia, seppure inapplicata, la norma acquisirebbe forza ed imperatività (il che significa che verrebbe concretamente applicata) nel caso di incidente stradale. Alla circolazione delle biciclette sulle piste si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. Le piste ciclabili devono possedere caratteristiche precise, soprattutto con riguardo alle dimensioni in larghezza: secondo il Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), la larghezza minima della corsia, comprese le strisce di margine, deve essere pari a 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso si tratti di due corsie contigue dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. Le predette misure costituiscono i minimi di legge e solo eccezionalmente, per una limitata lunghezza del percorso, e posizionando una specifica segnaletica, è consentito ridurre la larghezza al minimo assoluto di 1 metro.
L'interazione tra bicicletta e pista ciclabile, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe costituire uno di parametri per una circolazione sicura dell'utenza debole.

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