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Bimbi trasportati in bici solo col seggiolino

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COSA DICE IL CODICE

Bimbi trasportati in bici solo col seggiolino

  • –di Silvio Scotti

Una delle immagini più belle, a mio avviso, della mobilità sostenibile, è costituta da una mamma che accompagna il suo bambino a scuola, a bordo di una economica ed ecologica bicicletta. Ma anche in questo caso, oltre alle normali regole di prudenza, esistono delle norme specifiche da rispettare, che impogono una serie di vincoli per il trasporto dei bambini sui velocipedi. Innanzi tutto, l'età limite è di otto anni, il conducente deve essere maggiorenne, e la bicicletta deve essere attrezzata con appositi seggiolini. In particolare, il bambino può essere trasportato sul seggiolino montato in posizione anteriore fino a 15 chilogrammi di peso (rectius: di massa, come indica il regolamento del codice); una volta superato tale limite, è consentito solo il trasporto a tergo del conducente, sempre su un seggiolino omologato. La normativa non prevede limiti di peso rimandando, di fatto, al limite di portata del seggiolino che normalmente arriva a 22 kg. In alternativa al seggiolino, è possibile utilizzare un piccolo rimorchio, contemplato nel comma 7 dell'art. 225 del D.P.R. 495/92 e, in tal caso, la massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg, la larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m; inoltre, la lunghezza della bicicletta, compreso il rimorchio, non deve superare i 3 metri. Per quanto riguarda il minore trasportato non è neppure previsto dal codice l'utilizzo obbligatorio del casco. Sorge il dubbio che il nostro legislatore debba rivedere la legislazione in materia in quanto, sulla sicurezza dell'utenza debole, non si possono ammettere dubbi o "vuoti". A tal proposito, e mi sento di consigliarlo vivamente ai lettori, far riferimento alle norme EN in materia è decisamente saggio e molto più prudente. In particolare, per quanto riguarda i seggiolini, esiste la norma EN 14344, che garantisce lo stato dell'arte in quanto a sicurezza e che viene stampigliata sulle attrezzature che ne rispettano le prescrizioni; in relazione ai rimorchi, nel 2011, è stata rilasciata la norma tecnica EN 15918 che garantisce la trasportabilità di due bambini, di peso non superiore 22 kg ciascuno, con elevati standard di sicurezza. All'attualità, tali norme non sono obbligatorie, ma sicuramente offrono garanzie maggiori rispetto ai dettami codicistici. La sanzione prevista, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del codice, peraltro non sufficienti a garantire la massima sicurezza possibile, è da 24,00 a 94,00 euro. Ma, francamente, dovrebbe costituire la preoccupazione minore per chi trasporta un bambino.

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