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In arrivo la norma anti-prestanome ma i dubbi sono ancora tanti

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Norme

In arrivo la norma anti-prestanome ma i dubbi sono ancora tanti

  • –di Maurizio Caprino

Doveva partire il 7 dicembre, ma non se n'è fatto nulla. L'obbligo di annotare l'effettivo utilizzatore di un veicolo sulla carta di circolazione, previsto dalla riforma del Codice della strada del 2010 (legge 120/10) e dotato di una norma attuativa (Dpr 198/12, che ha introdotto il nuovo articolo 247-bis nel Regolamento di esecuzione del Codice della strada) solo dallo scorso dicembre, slitta a quando la Motorizzazione avrà messo a punto le procedure informatiche necessarie: sinora non c'è stato il tempo per farlo, dato il sovrapporsi con la rivoluzione delle patenti (attuazione delle ultime tre direttive europee, scattata il 19 gennaio). Così restano molti dubbi attuativi sui nuovi obblighi di annotazione, che riguardano sia i privati cittadini sia le imprese e si applicano anche nei casi in cui c'è una variazione di intestatario della carta di circolazione di quelle che sinora non andavano registrate. Buona parte dei dubbi riguarda gli operatori di leasing e noleggio e viene sollevata proprio in queste settimane di "interregno".

È il caso delle cessioni "in blocco" dei veicoli intestati a banche e intermediari finanziari vigilati: l'articolo 58 del Tulb (Testo unico delle leggi bancarie) dispone che chi rileva la flotta beneficia automaticamente di privilegi e garanzie che già il soggetto finanziario cedente vantava sui mezzi (per esempio, un'ipoteca in caso di insolvenza del cliente utilizzatore del veicolo). Quindi, il soggetto che subentra non deve espletare alcuna formalità, se non comunicare il suo subentro al Registro imprese e far effettuare una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nemmeno in caso di fusione tra società di leasing e quelle di noleggio occorrono annotazioni (Dlgs 446/97, articolo 56, comma 6).

Dunque, ci sono due norme primarie (cioè con valore di legge) che esentano gli operatori dalle formalità. L'Assilea (Associazione italiana leasing), nella circolare Serie Auto 2/2013 del 29 gennaio scorso) diramata alle sue associate, ritiene legittimo dubitare che l'obbligo di annotazione che sta per entrare in vigore sia legittimo. Quindi, in sostanza, fa capire che la Motorizzazione deve pronunciarsi sulla questione, nelle circolari che certamente accompagneranno l'effettiva entrata in vigore dei nuovi obblighi.

Nel caso di variazioni per i veicoli in leasing, poi, c'è il problema di capire su chi graverebbe l'obbligo di comunicazione, che nella nuova norma appare generalizzato. L'Assilea fa notare che il ministero dell'Economia e la direzione Servizi delegati dell'Aci, in occasione delle recenti novità sulla destinazione del gettito Ipt (Dl 147/12, cioè il decreto enti locali), hanno adottato un'interpretazione "snella", secondo cui le variazioni del proprietario (società di leasing) andrebbero curate da quest'ultima, trasmettendo poi la "pecetta" (etichetta) di aggiornamento al cliente, per evitargli di essere multato per mancato aggiornamento della carta di circolazione; quando invece la variazione riguarda il cliente/locatario, invece, non è ancora chiaro se questi possa procedere direttamente oppure occorra una delega del proprietario del veicolo (società di leasing). L'Assilea chiede inoltre quali variazioni vadano annotate quando il locatario (cliente) è solo una persona fisica.

All'Assilea non sembra chiaro nemmeno quali sanzioni debbano scattare in caso di mancata annotazione. A rigore, dovrebbero essere quelle pesanti previste dall'articolo 94 del Codice della strada quando si circola con documenti non aggiornati (353 euro per ciascun documento irregolare). Ma l'associazione, analizzando la formulazione dell'articolo 94, solleva il dubbio di chi debba essere considerato obbligato all'annotazione: la norma (nella parte aggiunta nel 2010) parla di "avente causa", che non sempre è il conducente, citato invece nella parte sanzionatoria dello stesso articolo (formulata nel 1998) e a volte incolpevole del mancato aggiornamento.

Infine, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni creerà un ingorggo nel settore nel noleggio a lungo termine, che "porta in dote" ben 524mila veicoli. Per questo, gli operatori propongono un'entrata in vigore scaglionata. Così, inizialmente, l'obbligo di riportare sulla carta di circolazione l'effettivo utilizzatore dovrebbe riguardare solo i veicoli di nuova immatricolazione. Il successivo aggiornamento per gli altri si presenta abbastanza oneroso: 9 euro, stando alle tariffe vigenti della Motorizzazione; per questo, gli operatori chiedono di istituire una tariffa minima di 50 centesimi o 1 euro, in considerazione del fatto che la Motorizzazione in realtà ha un ruolo marginale nell'operazione (i dati vengono digitati dalle agenzie di pratiche auto). Ma questo non è il primo caso in cui le agenzie "lavorano per la Motorizzazione" e nelle situazioni precedenti non sono state concesse agevolazioni tariffarie.

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